Art. 2 · Misure transitorie

Art. 2

Misure transitorie

In vigore dal 29 gen 2025
Misure transitorie 1.   Gli alimenti ai quali è stata aggiunta la sostanza 2-fenil-4-metil-2-pentenale (n. FL 05.100) e che sono stati immessi sul mercato legalmente prima dell’entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza. 2.   Gli alimenti importati nell’Unione ai quali è stata aggiunta la sostanza 2-fenil-4-metil-2-pentenale (n. FL 05.100) possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza, se l’importatore di tali alimenti può dimostrare che sono stati spediti dal paese terzo interessato e che erano in transito verso l’Unione prima dell’entrata in vigore del presente regolamento. 3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla sostanza 2-fenil-4-metil-2-pentenale (n. FL 05.100) e alle preparazioni contenenti tale sostanza non destinate a essere consumate nella loro forma originale. Ai fini del presente paragrafo, per «preparazioni» si intendono le miscele di aromi o le miscele di uno o più aromi con altri ingredienti alimentari quali additivi alimentari, enzimi o supporti per facilitarne la conservazione, la vendita, la standardizzazione, la diluizione o la dissoluzione.
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