Art. 1

Art. 1

In vigore dal 28 gen 2025
Il regolamento delegato (UE) 2021/931 è così modificato: 1. all’articolo 4, paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «4.   Nelle fasi iniziali dell’operazione e successivamente almeno trimestralmente, gli enti che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 o le condizioni di cui all’articolo 325 bis, paragrafo 1, di tale regolamento possono individuare il più significativo fattore di rischio procedendo nel seguente modo:»; 2. l’articolo 5 è così modificato: a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1.   Gli enti calcolano il delta di vigilanza (δ) delle opzioni call e put associate alle categorie del rischio di tasso di interesse o del rischio di posizione in merci compatibile con le condizioni di mercato nelle quali i tassi di interesse o i prezzi delle merci possono essere negativi come segue:»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Ai fini del paragrafo 1, gli enti calcolano il fattore di spostamento (λ) per le opzioni call e put come segue: λ j = max{soglia j  – min{P j , K j }, 0} se l 'opzione j è associata alla categoria del rischio di tasso di interesse; max{ – (1 + soglia j )■min{P j , K j }, 0} se l 'opzione j è associata alla categoria del rischio di posizione in merci. dove: P j = prezzo a pronti o a termine dello strumento sottostante l’opzione j; K j = prezzo strike dell’opzione j; soglia j = 0,10%,se l 'opzione j è associata alla categoria del rischio di tasso di interesse; 0,1, se l 'opzione j è associata alla categoria del rischio di posizione in merci. ;» c) al paragrafo 3, la tabella è sostituita dalla seguente: «Tabella Categoria di rischio Strumento sottostante Volatilità di vigilanza Tasso di interesse Tutti 50 % Posizione in merci Energia elettrica 150 % Altre merci (esclusa l’energia elettrica) 70 %»
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