Art. 1
In vigore dal 28 gen 2025
Il regolamento delegato (UE) 2021/931 è così modificato:
1.
all’articolo 4, paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«4. Nelle fasi iniziali dell’operazione e successivamente almeno trimestralmente, gli enti che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 o le condizioni di cui all’articolo 325 bis, paragrafo 1, di tale regolamento possono individuare il più significativo fattore di rischio procedendo nel seguente modo:»;
2.
l’articolo 5 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. Gli enti calcolano il delta di vigilanza (δ) delle opzioni call e put associate alle categorie del rischio di tasso di interesse o del rischio di posizione in merci compatibile con le condizioni di mercato nelle quali i tassi di interesse o i prezzi delle merci possono essere negativi come segue:»;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini del paragrafo 1, gli enti calcolano il fattore di spostamento (λ) per le opzioni call e put come segue:
λ
j
=
max{soglia
j
– min{P
j
, K
j
}, 0} se l 'opzione j è associata alla categoria del rischio di tasso di interesse;
max{ – (1 + soglia
j
)■min{P
j
, K
j
}, 0} se l 'opzione j è associata alla categoria del rischio di posizione in merci.
dove:
P
j
=
prezzo a pronti o a termine dello strumento sottostante l’opzione j;
K
j
=
prezzo strike dell’opzione j;
soglia
j
=
0,10%,se l 'opzione j è associata alla categoria del rischio di tasso di interesse;
0,1, se l 'opzione j è associata alla categoria del rischio di posizione in merci.
;»
c)
al paragrafo 3, la tabella è sostituita dalla seguente:
«Tabella
Categoria di rischio
Strumento sottostante
Volatilità di vigilanza
Tasso di interesse
Tutti
50 %
Posizione in merci
Energia elettrica
150 %
Altre merci (esclusa l’energia elettrica)
70 %»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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