Art. 1

Art. 1

In vigore dal 28 gen 2025
Il regolamento (UE) n. 965/2012 è così modificato: 1) l’ è così modificato: a) al paragrafo 1, il termine «elicotteri» è sostituito dal termine «aerogiri»; b) è inserito il paragrafo 8 seguente: «8.   Il presente regolamento non si applica alle operazioni seguenti condotte con autogiri: a) operazioni commerciali, ad eccezione delle operazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 4 bis; b) operazioni condotte secondo le regole del volo strumentale.» ; 2) all’ è inserito il punto 15) seguente: «15) “autogiro”, un tipo di aerogiro sostenuto in volo dalla reazione dell’aria su massimo due rotori, che ruotano liberamente su un asse sostanzialmente verticale.»; 3) l’articolo 5 è così modificato: a) è inserito il paragrafo 4 bis seguente: «4 bis.   Gli operatori di autogiri che effettuano operazioni non commerciali condotte in condizioni di volo a vista utilizzano l’aeromobile in conformità alle disposizioni di cui all’allegato VII.» ; b) al paragrafo 5, lettera b), il termine «elicotteri» è sostituito dal termine «aerogiri»; 4) l’articolo 6 è così modificato: al paragrafo 3, lettere a) e b), il termine «elicottero» è sostituito dal termine «aerogiro»; 5) l’allegato I (Definizioni dei termini utilizzati negli allegati da II a IX) e l’allegato VII (parte NCO) sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:133:oj#art-1