Art. 1
In vigore dal 28 gen 2025
Il regolamento (UE) n. 965/2012 è così modificato:
1)
l’ è così modificato:
a)
al paragrafo 1, il termine «elicotteri» è sostituito dal termine «aerogiri»;
b)
è inserito il paragrafo 8 seguente:
«8. Il presente regolamento non si applica alle operazioni seguenti condotte con autogiri:
a)
operazioni commerciali, ad eccezione delle operazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 4 bis;
b)
operazioni condotte secondo le regole del volo strumentale.»
;
2)
all’ è inserito il punto 15) seguente:
«15)
“autogiro”, un tipo di aerogiro sostenuto in volo dalla reazione dell’aria su massimo due rotori, che ruotano liberamente su un asse sostanzialmente verticale.»;
3)
l’articolo 5 è così modificato:
a)
è inserito il paragrafo 4 bis seguente:
«4 bis. Gli operatori di autogiri che effettuano operazioni non commerciali condotte in condizioni di volo a vista utilizzano l’aeromobile in conformità alle disposizioni di cui all’allegato VII.»
;
b)
al paragrafo 5, lettera b), il termine «elicotteri» è sostituito dal termine «aerogiri»;
4)
l’articolo 6 è così modificato:
al paragrafo 3, lettere a) e b), il termine «elicottero» è sostituito dal termine «aerogiro»;
5)
l’allegato I (Definizioni dei termini utilizzati negli allegati da II a IX) e l’allegato VII (parte NCO) sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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