Art. 16
Trattamento dei dati personali
In vigore dal 24 gen 2025
Trattamento dei dati personali
1. La Commissione è il titolare del trattamento dei dati personali raccolti ai fini della realizzazione delle consultazioni scientifiche congiunte sui dispositivi medici e sui dispositivi medico-diagnostici in vitro a norma del presente regolamento.
2. Le categorie di dati personali necessari per la finalità di cui al paragrafo 1 sono:
a)
l’identità, l’indirizzo di posta elettronica e l’affiliazione dei rappresentanti nominati nel gruppo di coordinamento e nel sottogruppo JSC;
b)
l’identità e l’indirizzo di posta elettronica dei singoli esperti nei casi seguenti:
i)
gli esperti sono considerati competenti ai fini della consultazione scientifica congiunta;
ii)
sono selezionati per essere consultati nell’ambito di una consultazione scientifica congiunta;
iii)
sono consultati nell’ambito di una consultazione scientifica congiunta;
c)
l’identità, l’indirizzo di posta elettronica e l’affiliazione dei rappresentanti degli sviluppatori di tecnologie sanitarie;
d)
l’identità, l’indirizzo di posta elettronica e l’affiliazione dei rappresentanti dei membri della rete di portatori di interessi istituita a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2021/2282;
e)
l’identità, l’indirizzo di posta elettronica e l’affiliazione dei partecipanti coinvolti nella consultazione di un gruppo di esperti di cui all’, paragrafo 6, lettere b) e c), e all’, paragrafo 2, che devono essere invitati alla riunione con lo sviluppatore di tecnologie sanitarie;
f)
l’identità, l’indirizzo di posta elettronica e l’affiliazione dei partecipanti di cui all’, paragrafo 2, terzo comma, che devono essere invitati alla riunione con lo sviluppatore di tecnologie sanitarie.
3. I rappresentanti nominati nel gruppo di coordinamento e nel sottogruppo JSC hanno accesso solo alle parti del sistema sicuro della piattaforma informatica HTA pertinenti allo svolgimento dei loro compiti. I rappresentanti possono collaborare, attraverso la piattaforma informatica HTA, con altri rappresentanti nominati nel gruppo di coordinamento o nel sottogruppo JSC di cui fanno parte, ai fini dello svolgimento di consultazioni scientifiche congiunte sui dispositivi medici e sui dispositivi medico-diagnostici in vitro.
4. Durante la riunione di cui all’ i pazienti non sono tenuti a rivelare la loro identità allo sviluppatore di tecnologie sanitarie.
5. La Commissione conserva i dati personali di cui al paragrafo 2 solo per il tempo necessario alla finalità di cui al paragrafo 1 e per non oltre 15 anni dalla data in cui l’interessato non partecipa più alla consultazione scientifica congiunta. La Commissione riesamina ogni due anni la necessità di conservare i dati personali.
La Commissione conserva i dati personali dei singoli esperti non selezionati per essere consultati nell’ambito di una consultazione scientifica congiunta solo per il tempo necessario a garantire la disponibilità delle opportune competenze specialistiche approfondite nella consultazione scientifica congiunta e per non più di tre anni dopo la data in cui la Commissione ha ricevuto tali dati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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