Art. 12
Consultazione delle organizzazioni di portatori di interessi durante le consultazioni scientifiche congiunte
In vigore dal 24 gen 2025
Consultazione delle organizzazioni di portatori di interessi durante le consultazioni scientifiche congiunte
1. In qualsiasi momento durante la consultazione scientifica congiunta il sottogruppo JSC, tramite il segretariato HTA, può chiedere contributi sulla patologia, sul settore terapeutico o su altri settori pertinenti per il dispositivo medico o per il dispositivo medico-diagnostico in vitro alle organizzazioni dei pazienti, alle organizzazioni degli operatori sanitari o alle società cliniche e scientifiche attraverso i membri della rete di portatori di interessi istituita a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2021/2282, rispettando nel contempo il carattere riservato della richiesta di consultazione scientifica congiunta.
2. Se la consultazione scientifica congiunta sui dispositivi medici è svolta parallelamente alla consultazione di un gruppo di esperti, il segretariato HTA condivide i contributi di cui al paragrafo 1 con l’Agenzia europea per i medicinali contestualmente alla loro condivisione con il sottogruppo JSC.
Storico versioni
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