Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 gen 2025
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore elettrico ausiliario, originarie della Repubblica popolare cinese, attualmente classificate con i codici NC 8711 60 10 ed ex 8711 60 90 (codice TARIC 8711 60 90 10). 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Paese Società Dazio antidumping Codice addizionale TARIC Repubblica popolare cinese Bodo Vehicle Group Co., Ltd. 58,3  % C382 Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd; 9,9  % C383 Jinhua Vision Industry Co., Ltd e Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd 10,3  % C384 Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd 62,1  % C385 Yadea Technology Group Co., Ltd 37,4  % C463 Altre società che hanno collaborato nell’inchiesta antidumping iniziale (ad eccezione delle società soggette all’aliquota del dazio compensativo parallela per tutte le altre società) elencate nell’allegato I 24,2  % Altre società che hanno collaborato nell’inchiesta antidumping iniziale, soggette all’aliquota del dazio compensativo parallela per tutte le altre società, elencate nell’allegato II 16,2  % Società che non hanno collaborato nell’inchiesta antidumping iniziale, ma che hanno collaborato nella parallela inchiesta antisovvenzioni iniziale, elencate nell’allegato III 70,1  % Tutte le altre società 62,1  % C999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   L’, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che: a) non ha esportato le merci di cui all’, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2016 e il 30 settembre 2017 («periodo dell’inchiesta iniziale»); b) non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che ha collaborato o avrebbe potuto collaborare all’inchiesta che ha condotto all’istituzione del dazio; e c) ha effettivamente esportato nell’Unione il prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale. 5.   In caso di modifica o revoca dei dazi compensativi definitivi istituiti a norma dell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2025/114 della Commissione (60), i dazi di cui al paragrafo 2 saranno incrementati nella stessa misura, a seconda della società, entro il limite dell’effettivo margine di dumping riscontrato o del margine di pregiudizio riscontrato e a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento. Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per determinati produttori esportatori, le domande di restituzione a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportano anche la valutazione del margine di dumping prevalente per tale produttore esportatore durante il periodo dell’inchiesta di restituzione. L’importo da rimborsare al richiedente a titolo di restituzione non può superare la differenza tra il dazio riscosso e il dazio compensativo e antidumping combinato stabilito nell’inchiesta di restituzione. 6.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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