Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 gen 2025
1.   Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune misure per registrare le importazioni nell’Unione di cloruro di colina, in ogni forma e di ogni purezza, con o senza supporto, con un tenore minimo, in peso, di cloruro di colina del 30 %, escluso il tetraidrato di cloruro calcico di fosforil colina con numero CAS 72556-74-2, attualmente classificato con i codici NC ex 2923 10 00 , ex 2309 90 31 , ex 2309 90 96 , ex 2106 e 3824 99 96 (codice addizionale TARIC 89ID) e originario della Repubblica popolare cinese. 2.   La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:92:oj#art-1