Art. 1
In vigore dal 17 gen 2025
All’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le autorità competenti trasmettono alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità responsabili dei controlli di cui all’articolo 9, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento delegato (UE) 2016/1237. La Commissione inoltra tali nomi e indirizzi alle autorità competenti degli altri Stati membri.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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