Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 gen 2025
All’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le autorità competenti trasmettono alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità responsabili dei controlli di cui all’articolo 9, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento delegato (UE) 2016/1237. La Commissione inoltra tali nomi e indirizzi alle autorità competenti degli altri Stati membri.».
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