Art. 2

Art. 2

In vigore dal 15 gen 2025
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di eritritolo originario della Repubblica popolare cinese, sono riscossi in via definitiva.
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