Art. 1
In vigore dal 13 gen 2025
1. Un dazio antidumping provvisorio è istituito sulle importazioni di lisina e dei suoi esteri, dei sali di tali prodotti, e di additivi per mangimi costituiti, in base al peso a secco, per il 68 % o più, ma non per più dell'80 %, da solfato di L-lisina, e per non più del 32 % da altri componenti quali carboidrati e altri aminoacidi, attualmente classificati con i codici NC ex 2309 90 31 , ex 2309 90 96 e 2922 41 00 (codici TARIC: 2309 90 31 41, 2309 90 31 49, 2309 90 96 41, 2309 90 96 49) e originari della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Società
Dazio antidumping provvisorio (%)
Codice addizionale TARIC
Meihua Group:
—
Jilin Meihua Amino Acid Co., Ltd
—
Xinjiang Meihua Amino Acid Co., Ltd
—
Meihua Holdings Group., Ltd
—
Meihua International Trading (Hong Kong) Limited
84,8
89IE
Eppen Group:
—
Heilongjiang Eppen Biotech Co., Ltd
—
Eppen Asia Pte. Ltd.
58,3
89IF
Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato
71,6
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
84,8
8999
3. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue:
"Il sottoscritto certifica che il (volume in tonnellate) di lisina venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte". Fino alla presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese.
4. L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
5. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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