Art. 9
Condizioni di prova per le prove di resistenza aerodinamica
In vigore dal 13 gen 2025
Condizioni di prova per le prove di resistenza aerodinamica
1. Le caratteristiche di resistenza aerodinamica sono determinate secondo la prova a velocità costante di cui all’allegato VIII del regolamento (UE) 2017/2400 nell’ultima versione in vigore.
2. L’autorità di rilascio dell’omologazione si assicura che i requisiti relativi alla pista di prova, alle condizioni ambientali, all’installazione sul veicolo e agli strumenti di misurazione siano conformi ai requisiti di cui all’allegato VIII, sezione 3, punti da 3.1 a 3.4, del regolamento (UE) 2017/2400 nell’ultima versione in vigore. I costruttori possono fornire all’autorità di rilascio dell’omologazione pneumatici per le prove di resistenza aerodinamica.
Storico versioni
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