Art. 4
Tipo e numero di prove di verifica in servizio
In vigore dal 13 gen 2025
Tipo e numero di prove di verifica in servizio
1. Per ciascun periodo di riferimento l’autorità di rilascio dell’omologazione esegue, per ciascun costruttore cui ha rilasciato una licenza per l’utilizzo dello strumento di simulazione, almeno per il numero di famiglie VTP, famiglie di resistenza aerodinamica ISV e famiglie di pneumatici ISV selezionate conformemente all’ e di cui all’allegato I, tabella 1, le corrispondenti prove di verifica in servizio sui singoli veicoli e pneumatici selezionati conformemente all’.
L’autorità di rilascio dell’omologazione calcola, per ciascun costruttore, il numero totale di veicoli a norma dell’ del regolamento (UE) 2017/2400 di cui all’allegato I, tabella 1, del presente regolamento come media, nei tre periodi di riferimento precedenti la verifica in servizio, del numero totale di veicoli per i quali le emissioni di CO2 e il consumo di carburante sono stati determinati a norma dell’ del regolamento (UE) 2017/2400.
Inoltre, per ciascun costruttore il cui numero totale di veicoli a norma dell’ del regolamento (UE) 2017/2400 è uguale o superiore a 5 000, l’autorità di rilascio dell’omologazione esegue in ciascun periodo di riferimento una prova della massa e una prova delle strategie artificiali.
2. Se la valutazione del rischio di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento individua famiglie per uno o più costruttori il cui numero totale di veicoli a norma dell’ del regolamento (UE) 2017/2400 è inferiore a 5 000, l’autorità di rilascio dell’omologazione esegue le prove corrispondenti per almeno uno di tali costruttori.
3. Inoltre, se la valutazione del rischio di cui all’, paragrafo 1, individua una famiglia CFD, l’autorità di rilascio dell’omologazione esegue la prova di resistenza aerodinamica con metodo CFD per tale famiglia.
4. Per i costruttori di rimorchi, l’autorità di rilascio dell’omologazione esegue le prove RRC sugli pneumatici selezionati conformemente all’ per ciascun periodo di riferimento, almeno per il numero di famiglie di pneumatici di cui all’allegato I, tabella 2, del presente regolamento.
L’autorità di rilascio dell’omologazione calcola, per ciascun costruttore di rimorchi, il numero totale di rimorchi a norma dell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362, di cui all’allegato I, tabella 2, del presente regolamento, come la media, nei tre periodi di riferimento precedenti la verifica in servizio, del numero totale di rimorchi del costruttore per i quali le emissioni di CO2 e il consumo di carburante sono stati determinati a norma dell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362.
Inoltre, per ciascun costruttore di rimorchi il cui numero totale di rimorchi a norma dell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 è uguale o superiore a 5 000, l’autorità di rilascio dell’omologazione esegue in ciascun periodo di riferimento una prova della massa.
Se la valutazione del rischio di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento individua costruttori il cui numero totale di veicoli a norma dell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 è inferiore a 5 000, l’autorità di rilascio dell’omologazione esegue le prove corrispondenti per almeno uno di tali costruttori.
5. Per ciascuna famiglia selezionata conformemente all’, sono eseguite le seguenti prove per il seguente numero di veicoli e pneumatici selezionati conformemente all’:
a)
prove VTP: da 1 a 5 veicoli;
b)
prove di resistenza aerodinamica: da 1 a 5 veicoli;
c)
prove di resistenza aerodinamica con metodo CFD: 2 veicoli, che possono appartenere a famiglie di resistenza aerodinamica diverse;
d)
prove RRC degli pneumatici: da 3 a 10 pneumatici.
I risultati delle prove di cui al primo comma, lettere a), b) e d), sono valutati secondo il metodo descritto nell’allegato II del presente regolamento, mentre i risultati delle prove di cui al primo comma, lettera c), sono valutati secondo il metodo descritto nell’allegato VIII, appendice 10, del regolamento (UE) 2017/2400.
6. Oltre alle prove di cui al paragrafo 5, per ciascun costruttore sono eseguite le seguenti prove a norma del paragrafo 1, terzo comma, per il seguente numero di veicoli selezionati conformemente all’:
a)
prove della massa: da 3 a 10 veicoli;
b)
prove delle strategie artificiali: almeno un veicolo.
I risultati delle prove di cui al primo comma, lettera a), sono valutati secondo il metodo descritto nell’allegato II.
7. L’autorità di rilascio dell’omologazione può decidere di includere i risultati delle prove di verifica in servizio eseguite dalla Commissione, da un’altra autorità di omologazione, da un’autorità di vigilanza del mercato o da terzi che soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2022/163 nel metodo statistico descritto nell’allegato I se sono soddisfatte le due condizioni seguenti:
a)
l’autorità di rilascio dell’omologazione è informata delle prove in programma affinché possa osservarle;
b)
tutti i risultati delle prove di verifica in servizio sono comunicati all’autorità di rilascio dell’omologazione entro cinque giorni dall’esecuzione di ciascuna prova.
Storico versioni
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