Art. 3
Selezione delle famiglie
In vigore dal 13 gen 2025
Selezione delle famiglie
1. Nel selezionare i veicoli conformemente all’ del regolamento delegato (UE) 2024/1127, l’autorità di rilascio dell’omologazione seleziona veicoli appartenenti a famiglie VTP, a famiglie di resistenza aerodinamica ISV, a famiglie CFD e a famiglie di pneumatici ISV in base al rischio di scostamenti dei valori delle emissioni di CO2 dei veicoli con determinati componenti, entità tecniche indipendenti, sistemi o pneumatici di tali famiglie, valutato dalla Commissione conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e comunicato conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.
L’autorità di rilascio dell’omologazione deve inoltre assicurarsi che i veicoli appartenenti a una famiglia VTP o gli pneumatici appartenenti a una famiglia ISV non siano sottoposti a prova da un’altra autorità di rilascio dell’omologazione nello stesso periodo di riferimento della verifica in servizio.
2. Nel valutare il rischio di scostamento dei valori delle emissioni di CO2 di cui al paragrafo 1, primo comma, la Commissione tiene conto almeno degli elementi seguenti, se disponibili:
a)
il numero totale di veicoli nuovi appartenenti alla famiglia VTP, alla famiglia di resistenza aerodinamica ISV e alla famiglia di pneumatici ISV che sono stati immessi sul mercato dell’Unione;
b)
i dati dei veicoli appartenenti a determinate famiglie VTP, famiglie di resistenza aerodinamica ISV e famiglie di pneumatici ISV con caratteristiche tecniche simili ma con valori delle emissioni di CO2 inferiori, identificati usando i dati raccolti a norma dell’ del regolamento delegato (UE) 2021/1430 della Commissione (7);
c)
dati che indicano la presenza di uno scostamento dei valori delle emissioni di CO2 ottenuti dalla Commissione, o ricevuti da un’altra autorità di omologazione, da un’autorità di vigilanza del mercato o da terzi che soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2022/163 della Commissione (8);
d)
i risultati delle precedenti verifiche in servizio, in particolare quelli relativi alla presenza di strategie artificiali;
e)
informazioni pertinenti ricavate dalle prove eseguite e comunicate alla Commissione a norma del regolamento delegato (UE) 2021/1430 e dalle prove di conformità della produzione eseguite conformemente all’allegato X, sezione 4, del regolamento (UE) 2017/2400;
f)
dati reali sul consumo di carburante.
3. Ogni anno, entro il 30 giugno, la Commissione pubblica una relazione contenente un elenco delle famiglie VTP, delle famiglie di resistenza aerodinamica ISV, delle famiglie CFD e delle famiglie di pneumatici ISV che presentano il rischio più elevato di discostarsi dai valori delle emissioni di CO2. La relazione descrive inoltre la metodologia usata per la valutazione di cui al paragrafo 1, primo comma, effettuata nel periodo di riferimento in questione, e i principali risultati di tale valutazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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