Art. 21
Conclusioni dell’autorità di rilascio dell’omologazione
In vigore dal 13 gen 2025
Conclusioni dell’autorità di rilascio dell’omologazione
1. Se i risultati della verifica in servizio indicano che non vi sono scostamenti dei valori delle emissioni di CO2, l’autorità di rilascio dell’omologazione conclude che non c’è mancanza di corrispondenza tra i valori delle emissioni di CO2 della verifica in servizio e i valori registrati nel file di informazioni per il cliente e include tale conclusione nel verbale di prova.
2. Se i risultati della verifica in servizio indicano l’esistenza di uno scostamento dei valori delle emissioni di CO2, il costruttore o il fabbricante può contestarli entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione del verbale di prova, presentando dati che dimostrino la corrispondenza tra i valori delle emissioni di CO2 della verifica in servizio e i valori registrati nel file di informazioni per il cliente. Il costruttore o il fabbricante può chiedere una proroga di 20 giorni lavorativi per presentare tali dati.
In assenza di riscontro, si considera che il costruttore o il fabbricante abbia accettato i risultati della verifica in servizio.
3. Tenendo conto dei dati forniti dal costruttore o dal fabbricante a norma del paragrafo 2, l’autorità di rilascio dell’omologazione determina se la verifica in servizio abbia individuato una mancata corrispondenza tra i valori delle emissioni di CO2 della verifica in servizio e i valori registrati nel file di informazioni per il cliente o se siano presenti strategie artificiali.
L’autorità di rilascio dell’omologazione trasmette le sue conclusioni al costruttore o fabbricante interessato e alla Commissione entro 40 giorni lavorativi o, in caso di proroga ai sensi del paragrafo 2, entro 80 giorni lavorativi dall’invio del verbale di prova al costruttore a norma del paragrafo 2.
4. Le conclusioni dell’autorità di rilascio dell’omologazione menzionate al paragrafo 3 comprendono almeno gli elementi seguenti:
a)
se l’autorità di rilascio dell’omologazione constata che non vi è mancanza di corrispondenza tra i valori delle emissioni di CO2 della verifica in servizio e i valori registrati nel file di informazioni per il cliente o se non può stabilire la presenza di strategie artificiali:
i)
il tipo di prove e la famiglia interessata;
ii)
i motivi che inducono a concludere che lo scostamento delle emissioni di CO2 riscontrato in seguito alla verifica in servizio non si traduce in una mancanza di corrispondenza tra i valori delle emissioni di CO2 della verifica in servizio e i valori registrati nel file di informazioni per il cliente;
b)
se l’autorità di rilascio dell’omologazione rileva una mancanza di corrispondenza tra i valori delle emissioni di CO2 della verifica in servizio e i valori registrati nel file di informazioni per il cliente o se la presenza di strategie artificiali:
i)
il tipo di prove e la famiglia interessata;
ii)
l’entità dello scostamento, comunicata conformemente all’, paragrafo 1, lettera e);
iii)
ove applicabile, le strategie artificiali individuate.
5. Prima del 30 settembre di ogni anno civile, l’autorità di rilascio dell’omologazione pubblica una sintesi delle verifiche in servizio eseguite nel periodo di riferimento precedente e delle conclusioni pubblicate in tale periodo, in conformità dei paragrafi 1 e 3, usando il formato stabilito nell’allegato V. Per le prove di verifica in servizio in merito alle quali non è stata raggiunta alcuna conclusione prima della pubblicazione della sintesi, la conclusione è riportata nella sintesi annuale successiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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