Art. 20 · Verbali di prova

Art. 20

Verbali di prova

In vigore dal 13 gen 2025
Verbali di prova 1.   L’autorità di rilascio dell’omologazione riporta nei verbali di prova di cui all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2024/1127 almeno le informazioni seguenti per ciascuna famiglia sottoposta a prova: a) i tipi di prove eseguite; b) la lista di controllo del veicolo; c) le condizioni di prova; d) i risultati delle prove di ciascuno dei singoli veicoli o pneumatici di prova; e) la valutazione statistica dei risultati delle prove; f) ove applicabile, il calcolo dell’entità dello scostamento; g) in caso di prova delle strategie artificiali: i criteri usati per valutare i risultati della prova. 2.   Entro 20 giorni lavorativi dalla conclusione delle prove, l’autorità di rilascio dell’omologazione mette il verbale di prova a disposizione del costruttore dei veicoli o del fabbricante degli pneumatici interessati e lo carica in un apposito server della Commissione in formato criptato, insieme ai dati seguenti per ciascuno dei singoli veicoli o pneumatici di prova: a) per ogni prova VTP eseguita, i dati di cui all’allegato IV, punto 1), del presente regolamento; b) per ogni prova di resistenza aerodinamica eseguita, i dati di cui all’allegato IV, punto 2), del presente regolamento; c) per ogni prova di resistenza aerodinamica con metodo CFD eseguita, i dati e i calcoli di cui all’allegato VIII, appendice 10, del regolamento (UE) 2017/2400; d) per ogni prova del coefficiente di resistenza al rotolamento degli pneumatici eseguita, i dati di cui all’allegato IV, punto 3), del presente regolamento; e) per ogni prova della massa eseguita, i dati di cui all’allegato IV, punto 4), del presente regolamento. I dati e i parametri di cui alle lettere da a) a e) non sono pubblicati. Se tutti i dati sono stati caricati correttamente per tutti i veicoli o gli pneumatici di una famiglia, il server della Commissione invia una ricevuta al soggetto che ha effettuato il caricamento.
Storico versioni

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