Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 13 gen 2025
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’ e agli allegati III, VIII; X e X bis del regolamento (UE) 2017/2400, e le definizioni di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2024/1127. Si applicano inoltre le definizioni seguenti: (1) «famiglia della procedura di prova di verifica (VTP)»: gruppo di veicoli che hanno in comune uno o più componenti, entità tecniche indipendenti e sistemi di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a f), h), e j), del regolamento (UE) 2017/2400; (2) «prova della procedura di prova di verifica (VTP)»: prova eseguita conformemente alla procedura di prova di verifica eseguita su un veicolo in servizio in conformità dell’allegato X bis del regolamento (UE) 2017/2400; (3) «famiglia di resistenza aerodinamica per la verifica in servizio (ISV)»: gruppo di veicoli che hanno un valore dichiarato di resistenza aerodinamica inferiore o uguale a quello del veicolo capostipite della famiglia di resistenza aerodinamica selezionata per la prova di resistenza aerodinamica, e che possono rientrare nella stessa famiglia di resistenza aerodinamica del veicolo capostipite in conformità dell’allegato VIII, appendice 5, del regolamento (UE) 2017/2400; (4) «prova della resistenza aerodinamica»: prova a velocità costante con misurazioni della coppia eseguita su un veicolo in servizio conformemente all’allegato VIII, sezione 3, del regolamento (UE) 2017/2400; (5) «famiglia CFD»: gruppo di veicoli il cui valore di resistenza aerodinamica è stato determinato utilizzando lo stesso metodo di simulazione basata sulla fluidodinamica computazionale (CFD), approvato in conformità dell’allegato VIII, appendice 10, del regolamento (UE) 2017/2400; (6) «prova di resistenza aerodinamica con metodo CFD»: prova intesa a verificare la convalida specifica del metodo di simulazione basata sulla fluidodinamica computazionale (CFD) approvato in conformità dell’allegato VIII, appendice 10, del regolamento (UE) 2017/2400; (7) «famiglia di pneumatici per la verifica in servizio (ISV)»: gruppo di pneumatici costituito, ai fini della verifica in servizio, da tutti gli pneumatici appartenenti a uno stesso tipo, quale definito nell’allegato X, sezione 2, punto 3, del regolamento (UE) 2017/2400, allo stesso fabbricante e alla stessa classe di consumo di carburante quale definita nel regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio (6); (8) «prova del coefficiente di resistenza al rotolamento degli pneumatici (RRC)»: prova eseguita su ciascuno pneumatico in conformità dell’allegato X, sezione 3, punto 3.2, del regolamento (UE) 2017/2400 in un laboratorio di riferimento o in un laboratorio candidato ai sensi dell’allegato V, sezione 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) 2020/740; (9) «prova della massa»: prova intesa a determinare la massa effettiva corretta del veicolo, quale definita nell’allegato III, sezione 2, punto 4), del regolamento (UE) 2017/2400, o, nel caso dei rimorchi, la massa corretta in ordine di marcia, quale definita nell’allegato III, sezione 3, tabella 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362; (10) «prova delle strategie artificiali»: prova specifica eseguita su un veicolo in servizio per verificare se sono presenti strategie artificiali; (11) «scostamento dei valori delle emissioni di CO2». situazione in cui le emissioni di CO2 dei veicoli determinate mediante una verifica in servizio effettuata a norma del presente regolamento sono superiori alle emissioni determinate conformemente alle procedure di cui al regolamento (UE) 2017/2400, per i veicoli a motore, o conformemente alle procedure di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362, per i rimorchi, e registrate nel file di informazioni per il cliente, nei certificati di conformità o nei certificati di omologazione individuale, tenendo conto della valutazione statistica delle prove conformemente all’allegato I.
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