Art. 19
Valutazione dei risultati della prova delle strategie artificiali e calcolo dell’entità dello scostamento
In vigore dal 13 gen 2025
Valutazione dei risultati della prova delle strategie artificiali e calcolo dell’entità dello scostamento
1. L’autorità di rilascio dell’omologazione valuta i risultati delle prove eseguite a norma dell’ del presente regolamento per stimare il rischio che nel veicolo di prova siano presenti strategie artificiali confrontando il valore di CVTP, ratio, determinato conformemente all’allegato X bis, punto 7.2.2., del regolamento (UE) 2017/2400 e ottenuto nella prova di cui all’, lettera b), del presente regolamento, con il valore di CVTP, ratio ottenuto nella prova di cui all’, lettera a), del presente regolamento. Inoltre l’autorità di rilascio dell’omologazione valuta qualsiasi altra prova pertinente eseguita sul veicolo in questione.
2. L’autorità di rilascio dell’omologazione descrive nel verbale di prova i criteri utilizzati per la valutazione effettuata conformemente al paragrafo 1. A tal fine il termine «strategie artificiali» indica qualsiasi software, logica di controllo, hardware o componente presente a bordo del veicolo o relativo ad esso che riduce i valori delle emissioni di CO2 o del consumo di carburante del veicolo nelle prove eseguite ai fini della certificazione delle emissioni di CO2, ma che non entra in funzione in modo sistematico quando il veicolo è in servizio, tenendo conto della differenza tra le condizioni di prova e le condizioni in servizio, a meno che il funzionamento non sistematico derivi da prescrizioni del diritto dell’Unione o possa essere giustificato dalla necessità di proteggere il veicolo da danni immediati o di garantirne il funzionamento sicuro.
3. Se, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1, conclude che vi sia un rischio elevato che siano presenti strategie artificiali nel veicolo di prova, l’autorità di rilascio dell’omologazione illustra ed esegue un programma di prove specifico oltre alle prove eseguite a norma dell’, per stabilire l’eventuale presenza di una strategia artificiale. Su richiesta dell’autorità di rilascio dell’omologazione, il costruttore fornisce tutti i codici software pertinenti per stabilire l’eventuale presenza di una strategia artificiale.
4. Se riscontra la presenza di strategie artificiali, l’autorità di rilascio dell’omologazione determina i veicoli interessati e l’entità dello scostamento dei valori delle emissioni di CO2 confrontando i valori di tali emissioni in presenza e in assenza di strategie artificiali. Se non è possibile determinare l’entità di tale scostamento sulla base delle prove eseguite a norma dell’ e, ove applicabile, del paragrafo 3 del presente articolo, l’entità dello scostamento dei valori delle emissioni di CO2 è pari al 10 % del valore delle emissioni di CO2 di riferimento del sottogruppo di veicoli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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