Art. 18 · Condizioni di prova per le prove delle strategie artificiali

Art. 18

Condizioni di prova per le prove delle strategie artificiali

In vigore dal 13 gen 2025
Condizioni di prova per le prove delle strategie artificiali L’autorità di rilascio dell’omologazione verifica la presenza di strategie artificiali nel veicolo di prova selezionato a norma dell’ del presente regolamento almeno mediante le prove seguenti: a) una prova VTP; b) una prova VTP con condizioni di prova che esulano dai limiti definiti nell’allegato X bis del regolamento (UE) 2017/2400 o qualsiasi altra prova le cui condizioni di svolgimento non comportano un cambiamento significativo della risposta fisica del veicolo o di qualsiasi suo sottosistema.
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