Art. 17 · Valutazione statistica dei risultati delle prove della massa e calcolo dell’entità dello scostamento

Art. 17

Valutazione statistica dei risultati delle prove della massa e calcolo dell’entità dello scostamento

In vigore dal 13 gen 2025
Valutazione statistica dei risultati delle prove della massa e calcolo dell’entità dello scostamento 1.   L’autorità di rilascio dell’omologazione valuta i risultati delle prove della massa dei singoli veicoli di prova ottenuti conformemente all’ per stabilire se vi sia o meno uno scostamento dei valori delle emissioni di CO2 di tutti i veicoli di un determinato costruttore, usando il metodo descritto nell’allegato II. 2.   Se il costruttore di veicoli non supera la valutazione statistica di cui all’allegato II, l’autorità di rilascio dell’omologazione determina l’entità dello scostamento della massa come il valore medio di massratio (averageratio) quale definito nell’allegato II per i risultati della prova della massa.
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