Art. 13
Risultati della prova RRC di un singolo pneumatico di prova
In vigore dal 13 gen 2025
Risultati della prova RRC di un singolo pneumatico di prova
Per ciascun singolo pneumatico di prova sottoposto a prova RRC, l’autorità di rilascio dell’omologazione determina il risultato della prova RRC («RRCratio») come rapporto tra il valore del coefficiente di resistenza al rotolamento degli pneumatici («RRCin-service verification») determinato conformemente all’ del presente regolamento e il valore dichiarato del coefficiente di resistenza al rotolamento di tale pneumatico («RRCdeclared») registrato al punto 7.1 del certificato delle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante in conformità dell’allegato X, appendice 1, del regolamento (UE) 2017/2400.
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