Art. 1

Art. 1

In vigore dal 13 gen 2025
In deroga all’allegato IV, punto 4), del regolamento (UE) 2024/573, l’immissione sul mercato dei seguenti tipi di apparecchiature di refrigerazione autonome contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150 è autorizzata dal 1o gennaio 2025 al 30 giugno 2026, a condizione che le apparecchiature siano etichettate conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, del medesimo regolamento: a) abbattitori con capacità a pieno carico compresa tra 25 kg e 100 kg di alimenti; b) gelatiere per gelato artigianale con una capacità di raffreddamento superiore a 2 kW; c) produttori di ghiaccio con una capacità di produzione compresa tra 200 kg e 2 000 kg nell’arco di 24 ore; d) carrelli per la conservazione e la rigenerazione di alimenti con potenza nominale di ingresso compresa tra 1,5 kW e 10,5 kW; e) armadi fermalievitazione con una potenza assorbita compresa tra 1 kW e 2 kW; f) granitori e macchine per creme fredde con una capacità a pieno carico di liquidi refrigerati superiore a 3 litri.
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