Art. 9 · Autorizzazione all'importazione

Art. 9

Autorizzazione all'importazione

In vigore dal 19 dic 2024
Autorizzazione all'importazione 1.   Fatti salvi gli , per l'entrata nel territorio doganale dell'Unione delle merci non unionali elencate nell'allegato I è necessaria un'autorizzazione all'importazione. L'autorizzazione all'importazione è concessa dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione finale. 2.   L'autorizzazione all'importazione contiene le informazioni elencate nell'allegato II ed è rilasciata tramite il sistema elettronico per il rilascio di licenze in uno dei seguenti tipi: a) autorizzazione singola per una spedizione di una o più merci elencate, valida al massimo per 1 anno; b) autorizzazione multipla per spedizioni multiple di una o più merci elencate, valida al massimo per 3 anni; c) autorizzazione generale dell'Unione per le merci elencate di categoria B o C, a disposizione degli operatori economici autorizzati nel settore della sicurezza a norma dell', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013 valida per le importazioni dai paesi di origine specificati. 3.   Qualsiasi persona fisica o giuridica autorizzata, a norma della direttiva (UE) 2021/555, a fabbricare, acquisire, detenere o scambiare le merci elencate, ad eccezione delle armi da fuoco semilavorate e dei componenti essenziali semilavorati, ha il diritto di chiedere un'autorizzazione all'importazione. 4.   Solo gli armaioli e gli intermediari hanno il diritto di chiedere un'autorizzazione all'importazione per armi da fuoco semilavorate e componenti essenziali semilavorati. 5.   Se una persona fisica o giuridica non ha il diritto di chiedere un'autorizzazione all'importazione a norma del paragrafo 3 o 4, l'autorità competente non accetta domande da tale persona.
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