Art. 7 · Armi da fuoco disattivate

Art. 7

Armi da fuoco disattivate

In vigore dal 19 dic 2024
Armi da fuoco disattivate 1.   I dispositivi dichiarati come armi da fuoco disattivate sono dichiarati per l'immissione in libera pratica o per l'ammissione temporanea conformemente all' del presente regolamento solo se sono accompagnati dal pertinente certificato di disattivazione e provvisti di marcatura, conformemente all' della direttiva (UE) 2021/555. 2.   L'importatore fornisce all'autorità competente copia del certificato di disattivazione mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze.
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