Art. 6
Marcatura all'importazione
In vigore dal 19 dic 2024
Marcatura all'importazione
1. Le armi da fuoco sprovviste di marcatura conformemente all', paragrafo 1, lettera a), del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco che entrano nel territorio doganale dell'Unione non possono essere importate o riesportate.
2. Le merci elencate possono essere dichiarate per l'immissione in libera pratica solo se soddisfano i requisiti in materia di marcatura di cui all' della direttiva (UE) 2021/555 e all', paragrafo 1, lettera b), del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco, tranne per siffatte merci importate dagli armaioli, cui è consentito conformarsi a tali requisiti senza ritardo dopo l'immissione in libera pratica.
3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alle merci elencate che rivestono una particolare importanza storica, conformemente all', paragrafo 2, secondo comma, della direttiva (UE) 2021/555.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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