Art. 5
Compiti degli importatori
In vigore dal 19 dic 2024
Compiti degli importatori
1. Gli importatori:
a)
garantiscono che le merci elencate destinate all'importazione siano conformi
i)
alle norme relative alla marcatura di cui all';
ii)
alle norme relative alla disattivazione di cui all', se del caso; e
iii)
alle norme relative alla non trasformabilità di cui all', se del caso;
b)
tengono a disposizione dell'autorità competente, per il periodo di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 952/2013, tutti i documenti conformemente alle norme di cui alla lettera a) del presente paragrafo e la documentazione pertinente a norma degli del presente regolamento;
c)
a seguito di una richiesta dell'autorità competente, forniscono a tale autorità l'autorizzazione all'esportazione del paese terzo d'esportazione o, se del caso, l'eccezione da tale autorizzazione;
d)
qualora abbiano motivo di ritenere che le merci elencate possano non essere conformi al presente regolamento, alla direttiva (UE) 2021/555 o agli atti giuridici basati su detti atti, ne informano senza ritardo l'autorità competente; e
e)
cooperano con l'autorità competente, anche a seguito di una richiesta, garantendo che sia adottata senza indugio un'azione correttiva del caso per rimediare a qualsivoglia caso di non conformità con le prescrizioni previste negli atti di cui alla lettera d).
2. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo non pregiudicano gli obblighi degli importatori previsti dalla direttiva (UE) 2021/555 o dagli atti giuridici basati su tale direttiva.
Storico versioni
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