Art. 44 · Periodo transitorio

Art. 44

Periodo transitorio

In vigore dal 19 dic 2024
Periodo transitorio 1.   Fino al 12 febbraio 2029, per l'attuazione dell', paragrafo 1, ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, entro il 31 luglio di ogni anno, le informazioni seguenti: a) il numero di autorizzazioni all'importazione e all'esportazione che ha concesso nel corso dell'anno precedente; b) il numero di casi di rifiuto di autorizzazioni all'esportazione nel corso dell'anno precedente e i relativi motivi; e c) il numero di violazioni e sanzioni connesse all'applicazione del presente regolamento nel corso dell'anno precedente. 2.   Le autorizzazioni all'importazione o all'esportazione delle merci elencate, fatti salvi gli e concesse prima del 12 febbraio 2029 restano valide per un periodo massimo di 12 mesi a decorrere da tale data. 3.   Le autorizzazioni all'importazione o all'esportazione delle merci elencate, richieste prima del 12 febbraio 2029 e pendenti a tale data, sono concesse conformemente alle disposizioni applicabili prima di tale data. Tali autorizzazioni sono valide per un periodo massimo di 12 mesi a decorrere da tale data. 4.   Le restrizioni quantitative all'importazione delle merci elencate di cui all', in vigore negli Stati membri all'11 febbraio 2025, sono notificate alla Commissione secondo la procedura di cui agli . Gli Stati membri procedono a tale notifica entro il 12 agosto 2028.
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