Art. 4 · Deroghe alle formalità doganali dell'Unione

Art. 4

Deroghe alle formalità doganali dell'Unione

In vigore dal 19 dic 2024
Deroghe alle formalità doganali dell'Unione 1.   Le merci elencate non sono: a) vincolate a un regime doganale sulla base di una dichiarazione semplificata di cui all'articolo 166 del regolamento (UE) n. 952/2013; b) soggette a un'iscrizione nelle scritture del dichiarante di cui all'articolo 182 del regolamento (UE) n. 952/2013; c) soggette all'autovalutazione di cui all'articolo 185 del regolamento (UE) n. 952/2013; d) oggetto di una dichiarazione in dogana contenente l'insieme di dati specifico di cui all'articolo 143 bis del regolamento delegato (UE) 2015/2446; e) oggetto di una dichiarazione in dogana contenente l'insieme di dati ridotto di cui all'articolo 144 del regolamento delegato (UE) 2015/2446; o f) oggetto di una dichiarazione orale o di qualsiasi altro atto di cui agli articoli da 135 a 141 del regolamento delegato (UE) 2015/2446. 2.   Per quanto riguarda le autorizzazioni uniche per le procedure semplificate ancora valide a norma dell'articolo 345, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (32), il paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo non si applica alle merci elencate.
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