Art. 4
Deroghe alle formalità doganali dell'Unione
In vigore dal 19 dic 2024
Deroghe alle formalità doganali dell'Unione
1. Le merci elencate non sono:
a)
vincolate a un regime doganale sulla base di una dichiarazione semplificata di cui all'articolo 166 del regolamento (UE) n. 952/2013;
b)
soggette a un'iscrizione nelle scritture del dichiarante di cui all'articolo 182 del regolamento (UE) n. 952/2013;
c)
soggette all'autovalutazione di cui all'articolo 185 del regolamento (UE) n. 952/2013;
d)
oggetto di una dichiarazione in dogana contenente l'insieme di dati specifico di cui all'articolo 143 bis del regolamento delegato (UE) 2015/2446;
e)
oggetto di una dichiarazione in dogana contenente l'insieme di dati ridotto di cui all'articolo 144 del regolamento delegato (UE) 2015/2446; o
f)
oggetto di una dichiarazione orale o di qualsiasi altro atto di cui agli articoli da 135 a 141 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
2. Per quanto riguarda le autorizzazioni uniche per le procedure semplificate ancora valide a norma dell'articolo 345, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (32), il paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo non si applica alle merci elencate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2025:41:oj#art-4