Art. 39 · Gruppo di coordinamento

Art. 39

Gruppo di coordinamento

In vigore dal 19 dic 2024
Gruppo di coordinamento 1.   È istituito un gruppo di coordinamento per le importazioni e le esportazioni di armi da fuoco («gruppo di coordinamento») presieduto da un rappresentante della Commissione. Il gruppo è composto dai rappresentanti delle autorità competenti di cui all', paragrafo 2. 2.   Il gruppo di coordinamento esamina tutte le questioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento che possono essere sollevate dal presidente o da un rappresentante delle autorità competenti di cui all', paragrafo 2. Il trattamento e l'uso delle informazioni conformemente al presente paragrafo sono conformi al regolamento (CE) n. 515/97 , paragrafo 5, per quanto attiene alla loro riservatezza. 3.   Il presidente del gruppo di coordinamento o il gruppo di coordinamento, ogniqualvolta necessario, consulta tutte le parti interessate dal presente regolamento.
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