Art. 34 · Sistema elettronico per il rilascio di licenze

Art. 34

Sistema elettronico per il rilascio di licenze

In vigore dal 19 dic 2024
Sistema elettronico per il rilascio di licenze 1.   La Commissione istituisce e mantiene un sistema elettronico sicuro e criptato per il rilascio di licenze per quanto riguarda le autorizzazioni all'importazione, le autorizzazioni all'esportazione e le autorizzazioni semplificate all'esportazione, nonché le registrazioni, le informazioni e le decisioni ivi afferenti a norma degli . Il sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui al primo comma fornisce almeno le seguenti funzionalità: a) registrazione delle persone che hanno il diritto di chiedere un'autorizzazione, un'esenzione o una semplificazione amministrativa a norma del presente regolamento prima di presentare la prima domanda e, se del caso, l'inclusione del numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI) conformemente all' del regolamento (UE) n. 952/2013 nel profilo di registrazione; b) procedura elettronica per la richiesta, la concessione, il rilascio o la conservazione di un'autorizzazione, di un'esenzione o di una semplificazione amministrativa a norma del presente regolamento; c) interconnessione con i sistemi elettronici nazionali per il rilascio di licenze mediante i quali negli Stati membri è possibile effettuare la richiesta, la concessione e il rilascio di autorizzazioni, esenzioni o semplificazioni amministrative a norma del presente regolamento, nonché il trasferimento delle informazioni provenienti da tali sistemi elettronici nazionali per il rilascio di licenze; d) interconnessione con le autorità doganali nazionali attraverso il sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane di cui all' del regolamento (UE) 2022/2399, ivi compresa la gestione quantitativa delle merci autorizzate, se necessario; e) definizione, da parte delle autorità competenti e delle autorità doganali, del profilo di rischio delle persone autorizzate o registrate conformemente al presente regolamento ai fini dell'importazione, dell'esportazione o della riesportazione delle merci elencate e del profilo di tali merci, compresi avvisi automatici che notificano la mancanza della prova di ricevimento; f) assistenza amministrativa e cooperazione tra le autorità competenti e la Commissione ai fini dello scambio di informazioni e statistiche relative all'uso del sistema elettronico per il rilascio di licenze; g) scambio di informazioni tra le autorità competenti, anche per quanto riguarda il rifiuto di concedere un'autorizzazione e i relativi motivi, ai fini dell'attuazione del presente regolamento; h) comunicazione tra le autorità competenti e le persone che chiedono un'autorizzazione, un'esenzione, o una semplificazione amministrativa e caricamento delle prove di ricevimento; i) comunicazione tra le autorità competenti, la Commissione e le autorità doganali per l'attuazione del presente regolamento; j) raccolta di dati statistici, esclusi i dati personali, quali il numero di autorizzazioni, la quantità e il valore delle importazioni e delle esportazioni effettive, il numero dei casi di rifiuto di concedere un'autorizzazione per quanto riguarda le merci elencate e i relativi motivi, anche suddivise per origine e per destinazione. 2.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le norme per il funzionamento del sistema elettronico per il rilascio di licenze, comprese le norme relative al trattamento dei dati personali e allo scambio di dati con altri sistemi informatici. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3. 3.   La Commissione fornisce l'accesso al sistema elettronico per il rilascio di licenze: a) alle autorità doganali e alle autorità competenti ai fini dell'adempimento dei loro obblighi a norma del presente regolamento e della normativa doganale; b) alle persone che chiedono un'autorizzazione, un'esenzione, o una semplificazione amministrativa; c) ai servizi competenti della Commissione ai fini della manutenzione del sistema, dello scambio di dati a norma del paragrafo 1, lettere e) e f), e della raccolta di dati conformemente al paragrafo 1, lettere i) e j). Le persone di cui al primo comma, lettera b), hanno accesso unicamente alle informazioni che le riguardano. 4.   La Commissione provvede all'interconnessione tra il sistema elettronico per il rilascio di licenze e i sistemi elettronici nazionali per il rilascio di licenze, se sono stati istituiti. 5.   Il trattamento dei dati personali nell'ambito del sistema elettronico per il rilascio di licenze è effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679 o (UE) 2018/1725, a seconda dei casi. 6.   Il sistema elettronico per il rilascio di licenze è reso operativo entro il 12 febbraio 2027. 7.   Ai fini della verifica e della comunicazione di cui, rispettivamente, all', paragrafi 3 e 4, del presente regolamento, il sistema elettronico di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane di cui all’ del regolamento (UE) 2022/2399 collega il sistema elettronico per il rilascio di licenze all'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane. Tale interconnessione è istituita entro il 12 febbraio 2031.
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