Art. 32 · Statistiche e relazione annuale

Art. 32

Statistiche e relazione annuale

In vigore dal 19 dic 2024
Statistiche e relazione annuale 1.   Ogni anno, al più tardi entro il 31 ottobre, la Commissione, consultandosi con il gruppo di coordinamento per le importazioni e le esportazioni di armi da fuoco di cui all', paragrafo 1, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento e rende pubblica tale relazione. La relazione contiene le informazioni seguenti: a) il numero di autorizzazioni all'importazione e all'esportazione concesse nell'anno precedente nel territorio doganale dell'Unione, a livello di Stato membro; b) la quantità di merci elencate importate nel territorio doganale dell'Unione, e da esso esportate, nel corso dell'anno precedente, suddivise per categoria e sottocategoria secondo l'elenco dell'allegato I, per origine e per paese di destinazione a livello di Stato membro; c) il valore in dogana delle importazioni e delle esportazioni di cui alla lettera b), a livello di Unione; d) il numero di casi di rifiuto di autorizzazioni nel corso dell'anno precedente e i relativi motivi; e) il numero dei sequestri e la quantità di merci elencate sequestrate o trattenute, suddivise per categoria, nel corso dell'anno precedente; f) il numero di controlli successivi alla spedizione a livello di Stato membro nel corso dell'anno precedente e il relativo esito; e g) il numero di violazioni e sanzioni connesse all'applicazione del presente regolamento a livello di Stato membro nel corso dell'anno precedente. 2.   La Commissione ha accesso ai dati statistici raccolti nel sistema elettronico per il rilascio di licenze e nel sistema da stabilire conformemente all', paragrafo 8. 3.   Ogni anno, entro il 31 luglio, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere f) e g). 4.   Le statistiche e la relazione annuale di cui al paragrafo 1 non contengono dati personali, informazioni commercialmente sensibili o informazioni di difesa protetta, di politica estera o di sicurezza nazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:41:oj#art-32