Art. 31
Memorizzazione delle informazioni per quanto riguarda l'importazione, l'esportazione e la riesportazione delle merci elencate
In vigore dal 19 dic 2024
Memorizzazione delle informazioni per quanto riguarda l'importazione, l'esportazione e la riesportazione delle merci elencate
1. Gli Stati membri conservano, per almeno 20 anni, tutte le informazioni relative all'importazione, all'esportazione e alla riesportazione delle merci elencate che siano necessarie per rintracciare e identificare tali merci e per prevenirne e individuarne il traffico illecito.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprendono, mutatis mutandis, le informazioni di cui all', paragrafo 1.
3. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle importazioni o alle esportazioni di cui all', paragrafo 1, lettera a), o all', paragrafo 1, lettere a) e b).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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