Art. 30 · Individuazione di una spedizione non conforme

Art. 30

Individuazione di una spedizione non conforme

In vigore dal 19 dic 2024
Individuazione di una spedizione non conforme 1.   Se individua una spedizione di merci elencate che non è conforme agli obblighi stabiliti nel presente regolamento, l'autorità doganale adotta le misure opportune per assicurare che tali merci restino sotto controllo doganale ed entro 24 ore ne informa l'autorità competente. 2.   L'autorità competente decide entro un termine non superiore a 10 giorni lavorativi in merito alla gestione di tali merci elencate e informa l'autorità doganale della sua decisione di autorizzare lo svincolo di tali merci o di adottare ulteriori misure. Per motivi debitamente fondati, tale termine può essere esteso a 30 giorni lavorativi. 3.   L'autorità doganale garantisce che la decisione dell'autorità competente relativa alle merci elencate sotto controllo doganale sia eseguita conformemente alla normativa doganale. 4.   Qualora le merci elencate non conformi siano state spedite da o verso un altro Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro in cui è stata individuata la spedizione di tali merci informa senza ritardo, mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze, l'autorità competente dello Stato membro di spedizione o di destinazione circa le misure adottate in relazione a tali merci e i relativi motivi. 5.   In caso di ragionevole sospetto di traffico illecito di merci elencate, le merci sono sequestrate o trattenute e le informazioni relative alle merci sequestrate o trattenute durante i controlli doganali sono condivise senza ritardo dall'autorità doganale: a) con l'autorità competente dello Stato membro dell'autorità doganale; e b) con le autorità competenti degli Stati membri di cui all', paragrafo 2, attraverso l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA) di Europol. 6.   I dati relativi al sequestro o al trattenimento comprendono, non appena disponibili, le informazioni seguenti: a) i dettagli dell'arma da fuoco o delle armi da fuoco, compresi il nome del fabbricante o il marchio, il paese o il luogo di fabbricazione, il numero di serie e l'anno di fabbricazione, qualora non faccia parte del numero di serie e, ove possibile, il modello, nonché i quantitativi; b) la categoria o le categorie dell'arma da fuoco o delle armi da fuoco, conformemente all'allegato I; c) ove disponibili, informazioni sulla fabbricazione, comprese le riattivazioni di armi da fuoco disattivate, le trasformazioni di armi d'allarme e da segnalazione, armi da fuoco fabbricate a mano o artigianali, armi da fuoco fabbricate mediante fabbricazione additiva e altre informazioni di rilievo; d) il paese di origine; e) il paese di spedizione; f) il paese di destinazione; g) il mezzo di trasporto compresi, a seconda dei casi, «container», «camion o furgone», «veicolo personale», «autobus», «treno», «aviazione commerciale», «aviazione generale» o «merci e pacchi postali», unitamente, se del caso, al numero di immatricolazione del mezzo di trasporto utilizzato, e alla nazionalità dell'impresa o della persona che effettua il trasporto; e, h) il luogo e il tipo del sequestro o del trattenimento, compresi, a seconda dei casi, «interno», «valico di frontiera», «frontiera terrestre», «aeroporto» o «porto marittimo». 7.   L', paragrafo 1, del presente regolamento non osta a che l'autorità doganale applichi l'articolo 198, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013. Laddove l'autorità doganale proceda alla distruzione delle merci elencate secondo quanto deciso dall'autorità competente, i costi della distruzione sono sostenuti conformemente all'articolo 198, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 952/2013. 8.   La Commissione stabilisce, mediante un atto di esecuzione, il sistema da utilizzare per raccogliere dati statistici annuali sul sequestro e sul trattenimento delle merci elencate. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:41:oj#art-30