Art. 3
Ambito di applicazione
In vigore dal 19 dic 2024
Ambito di applicazione
Il presente regolamento non si applica:
a)
alle operazioni tra Stato e Stato e ai trasferimenti statali;
b)
alle merci elencate di categoria A, purché siano incluse nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (31), esportate o riesportate dal territorio doganale dell'Unione, a meno che non siano temporaneamente esportate o riesportate conformemente all' del presente regolamento;
c)
alle merci elencate di categoria B, purché siano incluse nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, esportate o riesportate dal territorio dell'Unione e destinate alle forze armate, alla polizia o alle autorità pubbliche;
d)
alle merci elencate di categoria A, B e C destinate alle forze armate, alla polizia o alle autorità pubbliche degli Stati membri;
e)
alle armi da fuoco antiche come definite conformemente alla legislazione nazionale, purché le armi da fuoco antiche non comprendano armi da fuoco fabbricate dopo il 1899.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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