Art. 29 · Procedure all'importazione e all'esportazione

Art. 29

Procedure all'importazione e all'esportazione

In vigore dal 19 dic 2024
Procedure all'importazione e all'esportazione 1.   Nell'espletare le formalità doganali per le merci elencate, il dichiarante indica nella dichiarazione in dogana o nella dichiarazione di riesportazione un riferimento all'autorizzazione concessa dall'autorità competente a norma dell' o 23 ovvero il numero di riferimento fornito dall'autorità competente conformemente all'. Quando è utilizzato un carnet ATA per espletare le formalità doganali, tale informazione è fornita in una delle sue parti. 2.   Tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità delle merci elencate al presente regolamento sono fornite dall'importatore o esportatore, conformemente alla richiesta dell'autorità competente, in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui si trova tale autorità competente o in inglese. 3.   Quando l'interconnessione di cui all', paragrafo 7, è operativa, l'autorità doganale verifica, al momento dell'accettazione di una dichiarazione in dogana o di una dichiarazione di riesportazione per le merci elencate, la validità dell'autorizzazione attraverso l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane. La verifica è effettuata per via elettronica e automaticamente. 4.   Quando l'autorità doganale svincola le merci elencate a un regime doganale o a una riesportazione, lo svincolo è comunicato per via elettronica e automaticamente al sistema elettronico per il rilascio di licenze attraverso l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane, una volta operativa l'interconnessione di cui all', paragrafo 7. Quando le merci elencate sono vincolate a un regime di ammissione temporanea, sono temporaneamente esportate oppure sono riesportate utilizzando un carnet ATA, l'autorità doganale registra le informazioni relative allo svincolo delle merci nel sistema elettronico per il rilascio di licenze. 5.   Fatte salve le competenze attribuitele ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013, un'autorità doganale non svincola le merci elencate a un regime doganale o a una riesportazione, e informa entro 24 ore mediante i mezzi nazionali stabiliti o il sistema elettronico per il rilascio di licenze l'autorità competente, che adotta una decisione sul trattamento di tali merci, qualora l'autorità doganale competente abbia dubbi sul fatto che le merci rientrino nell'ambito di applicazione del presente regolamento o abbia ragione di sospettare che: a) al momento della concessione dell'autorizzazione non siano state prese in considerazione informazioni pertinenti; b) le circostanze siano cambiate sostanzialmente dalla concessione dell'autorizzazione; o c) in altre circostanze, le merci elencate non siano conformi al presente regolamento. L'autorità competente risponde all'autorità doganale mediante i mezzi nazionali stabiliti o attraverso il sistema elettronico per il rilascio di licenze entro 10 giorni lavorativi dopo aver ricevuto le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo. Per motivi debitamente fondati, tale termine può essere esteso a 30 giorni lavorativi. Qualora l'autorità competente non risponda entro il termine stabilito, l'autorità doganale svincola le merci elencate conformemente all'articolo 194 del regolamento (UE) n. 952/2013.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:41:oj#art-29