Art. 28 · Scambio di informazioni e cooperazione tra autorità

Art. 28

Scambio di informazioni e cooperazione tra autorità

In vigore dal 19 dic 2024
Scambio di informazioni e cooperazione tra autorità 1.   La Commissione, le autorità competenti e le autorità doganali cooperano strettamente e si scambiano informazioni per garantire la corretta attuazione del presente regolamento. 2.   Le informazioni sui rischi, compresi i risultati delle analisi dei rischi e dei controlli, pertinenti ai fini dell'applicazione del presente regolamento e, in particolare, in relazione al sospetto di traffico illecito delle merci elencate, sono scambiate e trattate come segue: a) le informazioni di cui all', paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013 sono scambiate tra le autorità doganali; b) le informazioni di cui all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 sono scambiate tra le autorità doganali e la Commissione; c) le informazioni di cui all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 sono scambiate tra le autorità doganali e le autorità competenti, comprese le autorità competenti di altri Stati membri. 3.   Lo scambio e il trattamento delle informazioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo sono effettuati mediante il sistema istituito a tal fine dall', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013. Quando le autorità doganali scambiano informazioni riservate, esse le comunicano altresì alla Commissione e alle autorità competenti conformemente all' del regolamento (UE) n. 952/2013. 4.   Lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e le autorità competenti avviene con mezzi nazionali stabiliti o mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze. 5.   Alle misure a norma del presente articolo si applica, mutatis mutandis, il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio (33).
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