Art. 28
Scambio di informazioni e cooperazione tra autorità
In vigore dal 19 dic 2024
Scambio di informazioni e cooperazione tra autorità
1. La Commissione, le autorità competenti e le autorità doganali cooperano strettamente e si scambiano informazioni per garantire la corretta attuazione del presente regolamento.
2. Le informazioni sui rischi, compresi i risultati delle analisi dei rischi e dei controlli, pertinenti ai fini dell'applicazione del presente regolamento e, in particolare, in relazione al sospetto di traffico illecito delle merci elencate, sono scambiate e trattate come segue:
a)
le informazioni di cui all', paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013 sono scambiate tra le autorità doganali;
b)
le informazioni di cui all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 sono scambiate tra le autorità doganali e la Commissione;
c)
le informazioni di cui all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 sono scambiate tra le autorità doganali e le autorità competenti, comprese le autorità competenti di altri Stati membri.
3. Lo scambio e il trattamento delle informazioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo sono effettuati mediante il sistema istituito a tal fine dall', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013. Quando le autorità doganali scambiano informazioni riservate, esse le comunicano altresì alla Commissione e alle autorità competenti conformemente all' del regolamento (UE) n. 952/2013.
4. Lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e le autorità competenti avviene con mezzi nazionali stabiliti o mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze.
5. Alle misure a norma del presente articolo si applica, mutatis mutandis, il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio (33).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2025:41:oj#art-28