Art. 26 · Prova del ricevimento

Art. 26

Prova del ricevimento

In vigore dal 19 dic 2024
Prova del ricevimento 1.   Entro 45 giorni dall'uscita dal territorio doganale dell'Unione, l'esportatore fornisce all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione all'esportazione la prova del ricevimento delle spedizioni delle merci elencate nel paese terzo di importazione, presentando i pertinenti documenti doganali di importazione. Tali documenti sono forniti mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze. 2.   In mancanza di prova del ricevimento delle spedizioni di cui al paragrafo 1, l'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione all'esportazione chiede senza ritardo all'autorità doganale di esportazione una conferma del fatto che le formalità doganali relative all'uscita delle merci elencate sono state espletate e che le merci elencate sono uscite dal territorio doganale dell'Unione. 3.   Se le autorità doganali confermano l'espletamento delle formalità doganali e l'uscita, l'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione all'esportazione chiede alla pertinente autorità del paese terzo d'importazione di confermare l'entrata delle merci nel suo territorio doganale. 4.   Se non è in grado di ottenere la conferma dell'entrata da parte del paese terzo d'importazione di cui al paragrafo 3, l'autorità competente registra tali informazioni nel sistema elettronico per il rilascio di licenze.
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