Art. 25 · Rifiuto, annullamento, sospensione, modifica o revoca di autorizzazioni all'esportazione

Art. 25

Rifiuto, annullamento, sospensione, modifica o revoca di autorizzazioni all'esportazione

In vigore dal 19 dic 2024
Rifiuto, annullamento, sospensione, modifica o revoca di autorizzazioni all'esportazione 1.   Le autorità competenti rifiutano di concedere autorizzazioni all'esportazione o autorizzazioni semplificate all'esportazione qualora si verifichi una delle condizioni seguenti: a) gli obblighi e gli elementi di cui all', paragrafo 1, non sono rispettati; b) il richiedente è una persona fisica e ha precedenti penali per una condotta che integra gli estremi dei reati elencati all', paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, o per qualsiasi altro tipo di condotta, purché essa costituisca un reato punibile con una pena massima di almeno 4 anni di reclusione; c) l'arma da fuoco da esportare è stata dichiarata smarrita, rubata o altrimenti ricercata a fini di sequestro; d) il richiedente è una persona giuridica e una delle seguenti persone aventi legami con detta persona giuridica ha precedenti penali di cui alla lettera b): i) il richiedente; o ii) le persone responsabili del richiedente o che esercitano il controllo sulla sua gestione; e) vi sono chiare indicazioni che suggeriscono che almeno una delle persone coinvolte nell'operazione costituisce una minaccia per la sicurezza o una minaccia per l'incolumità pubblica oppure che le persone di cui alla lettera b) o d) del presente paragrafo non sono in grado di rispettare gli obblighi loro imposti dalla direttiva (UE) 2021/555, dal presente regolamento o da eventuali autorizzazioni rilasciate riguardo alle loro armi da fuoco. 2.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri ottengono le informazioni relative a precedenti condanne penali del richiedente in altri Stati membri mediante il sistema istituito dalla decisione quadro 2009/315/GAI. 3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri verificano che l'arma da fuoco non figuri nel sistema d'informazione Schengen. 4.   Una autorità competente annulla, sospende, modifica o revoca un'autorizzazione all'esportazione o un'autorizzazione semplificata all'esportazione se non sussistono o vengono meno le condizioni per la concessione. Quando adotta una tale decisione, una autorità competente mette tale informazione a disposizione dell'autorità doganale senza ritardo mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze. 5.   In caso di sospensione di un'autorizzazione all'esportazione o di un'autorizzazione semplificata all'esportazione da parte dell'autorità competente, quest'ultima mette a disposizione delle altre autorità competenti senza ritardo la sua decisione finale al termine del periodo di sospensione, mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze. 6.   In caso di rifiuto di concessione di un'autorizzazione all'esportazione o di un'autorizzazione semplificata all'esportazione da parte dell'autorità competente, quest'ultima registra senza ritardo la sua decisione finale nel sistema elettronico per il rilascio di licenze. 7.   Tutte le informazioni scambiate a norma del presente articolo sono condivise conformemente all' per quanto attiene alla loro riservatezza.
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