Art. 23 · Autorizzazione semplificata all'esportazione

Art. 23

Autorizzazione semplificata all'esportazione

In vigore dal 19 dic 2024
Autorizzazione semplificata all'esportazione 1.   Un'autorizzazione semplificata all'esportazione può essere richiesta in caso di: a) riesportazione, entro 180 giorni, delle merci elencate dopo la loro ammissione temporanea per la valutazione, l'esposizione o il perfezionamento attivo per la riparazione, a condizione che tali merci restino di proprietà di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione e siano riesportate a tale persona e che l'esportatore indichi nella dichiarazione di riesportazione il numero di riferimento della dichiarazione di ammissione temporanea o di perfezionamento attivo; b) riesportazione delle merci elencate tenute in deposito temporaneo entro il termine di cui all'articolo 149 del regolamento (UE) n. 952/2013; c) esportazione temporanea delle merci elencate a scopo di valutazione, esposizione o riparazione, a condizione che l'esportatore dimostri il possesso legittimo di tali merci. 2.   Una domanda di autorizzazione semplificata all'esportazione è presentata mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze e comprende quanto segue: a) l'indicazione di una delle tre finalità elencate al paragrafo 1; b) il nome, il numero di identificazione, l'indirizzo e i recapiti dell'esportatore; c) i dettagli di ogni arma da fuoco, compresi il nome del fabbricante o la marca, il paese o il luogo di fabbricazione, il numero di serie e, ove possibile, il modello e l'anno di fabbricazione; d) la data e il numero di riferimento unico dell'autorizzazione detenere un'arma da fuoco e dell'autorizzazione all'importazione dal paese terzo; o, se del caso, un riferimento all'autorizzazione, a norma della direttiva (UE) 2021/555, a fabbricare, acquisire, detenere o scambiare le merci elencate; e e) in caso di riesportazione delle merci elencate precedentemente importate temporaneamente, il riferimento alla dichiarazione in dogana sulla base della quale tali merci erano state introdotte nel territorio doganale dell'Unione. 3.   L'autorità competente tratta le domande di autorizzazione semplificata all'esportazione entro un termine che non eccede i 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui essa dispone di tutte le informazioni necessarie. Per motivi debitamente giustificati, tale termine può essere esteso a 40 giorni lavorativi. L'autorizzazione semplificata all'esportazione è rilasciata mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze. 4.   Affinché il richiedente ottenga l'autorizzazione semplificata all'esportazione, si applicano le condizioni seguenti: a) il paese terzo o i paesi terzi di transito non hanno sollevato obiezioni al transito, come indicato all', paragrafi 2 e 4; b) l'autorità competente ha proceduto alla verifica di cui all', paragrafo 3; e c) il richiedente ha presentato all'autorità competente il certificato di disattivazione, come indicato all', paragrafo 5. 5.   Il periodo di validità di un'autorizzazione semplificata all'esportazione rilasciata conformemente al paragrafo 1, lettera c), non supera il periodo di validità dell'autorizzazione all'importazione rilasciata dal paese terzo, oppure 1 anno, nel caso in cui detto paese terzo non specifichi un periodo di validità o sia applicabile un'esenzione dall'obbligo di autorizzazione all'importazione.
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