Art. 22 · Esenzione dall'obbligo di autorizzazione all'esportazione

Art. 22

Esenzione dall'obbligo di autorizzazione all'esportazione

In vigore dal 19 dic 2024
Esenzione dall'obbligo di autorizzazione all'esportazione 1.   In deroga all', paragrafo 1, non è richiesta alcuna autorizzazione all'esportazione per l'esportazione temporanea, o per la riesportazione, delle merci elencate nei casi seguenti: a) l'esportazione temporanea da parte di cacciatori, partecipanti a rievocazioni storiche o tiratori sportivi di armi da fuoco legalmente in loro possesso, come parte dei loro effetti personali durante un viaggio verso un paese terzo, purché forniscano all'autorità competente d'uscita, attraverso il sistema elettronico per il rilascio di licenze, almeno 10 giorni lavorativi prima di portare le merci elencate fuori dal territorio doganale dell'Unione, gli elementi seguenti: i) i motivi del loro viaggio, in particolare attraverso la presentazione di un invito o altra prova delle attività di caccia, rievocazione storica o tiro sportivo nel paese terzo di destinazione; ii) una carta europea d'arma da fuoco che contempli le armi da fuoco, come indicato all' della direttiva (UE) 2021/555; iii) informazioni sulle armi da fuoco, tra quelle che figurano nella carta europea d'arma da fuoco, e sulle altre merci diverse dalle armi da fuoco elencate nell'allegato I che sono destinate a uscire dal territorio doganale dell'Unione nonché le ragioni che giustificano il tipo e la quantità di tali merci, che sono pertinenti rispetto ai motivi del viaggio; la quantità di munizioni è limitata a un massimo di 800 cartucce per i cacciatori e a un massimo di 1 200 cartucce per i tiratori sportivi; b) la riesportazione, da parte di cacciatori, partecipanti a rievocazioni storiche o tiratori sportivi come parte dei loro effetti personali, dopo l'ammissione temporanea per attività di caccia, rievocazione storica o tiro sportivo, a condizione che: i) le merci elencate restino di proprietà di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione e siano riesportate a tale persona; ii) le merci elencate siano riesportate entro 90 giorni dall'entrata nel territorio doganale dell'Unione; iii) il numero di riferimento dell'autorizzazione all'importazione sia fornito all'autorità doganale all'uscita e l'esportatore indichi nella dichiarazione di riesportazione il numero di riferimento della dichiarazione di ammissione temporanea; c) merci non unionali che escono dal territorio doganale dell'Unione dopo aver attraversato il territorio di uno o più Stati membri mentre sono vincolate a un regime di transito doganale qualora sia l'ufficio doganale di partenza che quello di destinazione si trovino in un paese terzo; d) merci unionali che escono temporaneamente dal territorio doganale dell'Unione mentre circolano in regime di transito doganale attraverso un paese o territorio al di fuori del territorio doganale dell'Unione con destinazione finale nell'Unione, a condizione che: i) il trasferimento sia autorizzato a norma della direttiva (UE) 2021/555, se necessario; e ii) il movimento previsto sia notificato all'autorità competente di destinazione con 10 giorni lavorativi di anticipo mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze. In deroga al primo comma, lettera a), punto ii), nel caso del trasporto aereo, i cacciatori, i partecipanti a rievocazioni storiche o i tiratori sportivi esibiscono la carta europea d'arma da fuoco all'autorità competente del paese in cui le pertinenti merci elencate sono consegnate alla compagnia aerea per il trasporto fuori dal territorio doganale dell'Unione. 2.   L'autorità competente fornisce alla persona che presenta informazioni conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera a), un numero di riferimento mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze. 3.   Per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi l'autorità competente di uno Stato membro sospende la procedura di esportazione o, se necessario, impedisce in altro modo che le merci elencate lascino il territorio doganale dell'Unione attraverso tale Stato membro, qualora abbia ragione di sospettare che i motivi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente articolo, presentati da cacciatori, partecipanti a rievocazioni storiche o tiratori sportivi, non siano conformi alle pertinenti considerazioni e agli obblighi di cui all'. Per motivi debitamente giustificati, tale periodo di sospensione può essere esteso dall'autorità competente a 30 giorni lavorativi. Quest'ultima comunica la sua decisione di autorizzare lo svincolo delle merci elencate, o di intraprendere ulteriori azioni, all'autorità doganale mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:41:oj#art-22