Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 19 dic 2024
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «merci elencate»: le armi da fuoco, i componenti essenziali, le munizioni, le armi d'allarme e da segnalazione, le armi da fuoco disattivate, le armi da fuoco semilavorate, i componenti essenziali semilavorati e gli attenuatori di rumore elencati nell'allegato I; 2) «arma da fuoco»: un'arma da fuoco quale definita all', paragrafo 1, punto 1), della direttiva (UE) 2021/555; 3) «attenuatore di rumore»: un dispositivo progettato o adattato per ridurre il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco; 4) «componente essenziale»: un componente essenziale quale definito all', paragrafo 1, punto 2), della direttiva (UE) 2021/555; 5) «armi da fuoco semilavorate»: armi da fuoco non utilizzabili nello stato in cui si trovano, aventi approssimativamente la forma o il profilo delle rispettive armi da fuoco finite, che non possono essere utilizzate, se non eccezionalmente, a fini diversi dalla fabbricazione di tali armi da fuoco finite; 6) «componenti essenziali semilavorati»: componenti essenziali non utilizzabili nello stato in cui si trovano, aventi approssimativamente la forma o il profilo dei rispettivi componenti essenziali finiti, che non possono essere utilizzati, se non eccezionalmente, a fini diversi dalla fabbricazione di tali componenti essenziali finiti; 7) «munizione»: una munizione quale definita all', paragrafo 1, punto 3), della direttiva (UE) 2021/555; 8) «armi da fuoco disattivate»: le armi da fuoco disattivate quali definite all', paragrafo 1, punto 6), della direttiva (UE) 2021/555; 9) «armi d'allarme e da segnalazione»: le armi d'allarme e da segnalazione quali definite all', paragrafo 1, punto 4), della direttiva (UE) 2021/555; 10) «persona»: una persona fisica, una persona giuridica o, laddove ammesso dalla normativa vigente, un'associazione di persone avente la capacità di agire ma priva dello status giuridico di persona giuridica; 11) «territorio doganale dell'Unione»: il territorio doganale ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 952/2013; 12) «merci unionali»: le merci unionali quali definite all', punto 23), del regolamento (UE) n. 952/2013; 13) «merci non unionali»: le merci non unionali quali definite all', punto 24), del regolamento (UE) n. 952/2013; 14) «autorità doganali»: le autorità doganali quali definite all', punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013; 15) «normativa doganale»: la normativa doganale quale definita all', punto 2), del regolamento (UE) n. 952/2013; 16) «formalità doganali»: le formalità doganali quali definite all', punto 8), del regolamento (UE) n. 952/2013; 17) «controlli doganali»: i controlli doganali quali definiti all', punto 3), del regolamento (UE) n. 952/2013; 18) «dichiarazione in dogana»: una dichiarazione in dogana quale definita all', punto 12), del regolamento (UE) n. 952/2013; 19) «entrata»: l'entrata fisica di merci non unionali nel territorio doganale dell'Unione; 20) «importazione»: l'introduzione di merci nel territorio doganale dell'Unione e il vincolo delle merci al regime di immissione in libera pratica di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013, ovvero il loro vincolo a uno dei regimi speciali di cui all'articolo 210 del regolamento (UE) n. 952/2013; 21) «importatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che rende o per conto della quale è resa una dichiarazione d'importazione in dogana oppure, in caso di transito, il titolare del regime; 22) «esportazione»: un regime di esportazione ai sensi dell'articolo 269 del regolamento (UE) n. 952/2013, incluse le situazioni specificate all'articolo 269, paragrafo 2, lettere a), b) e c), di tale regolamento; 23) «riesportazione»: una riesportazione ai sensi degli articoli 270, 271 e 274 del regolamento (UE) n. 952/2013; 24) «uscita»: l'uscita fisica delle merci dal territorio doganale dell'Unione; 25) «esportatore»: a) qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nel territorio doganale dell'Unione, che rende o per conto della quale è resa una dichiarazione d'esportazione in dogana e che, al momento dell'accettazione della dichiarazione, sia titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e abbia la facoltà di decidere l'invio delle merci elencate al di fuori del territorio doganale dell'Unione; qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, per «esportatore» si intende la persona che ha la facoltà di decidere l'invio delle merci elencate al di fuori del territorio doganale dell'Unione; b) qualsiasi persona fisica o giuridica che rende o per conto della quale è resa una dichiarazione di riesportazione, una dichiarazione sommaria di uscita o una notifica di riesportazione e che, al momento dell'accettazione della dichiarazione o della notifica di riesportazione, sia titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e abbia la facoltà di decidere l'invio delle merci elencate al di fuori del territorio doganale dell'Unione; qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, per «esportatore» si intende la persona che ha la facoltà di decidere l'invio delle merci elencate al di fuori del territorio doganale dell'Unione; o c) qualora né la lettera a) né la lettera b) siano applicabili, qualsiasi persona fisica che viaggia con merci elencate facenti parte dei suoi effetti personali; 26) «dichiarante»: un dichiarante quale definito all', punto 15), del regolamento (UE) n. 952/2013; 27) «armaiolo»: un armaiolo quale definito all', paragrafo 1, punto 9), della direttiva (UE) 2021/555; 28) «intermediario»: un intermediario quale definito all', paragrafo 1, punto 10), della direttiva (UE) 2021/555; 29) «esposizione»: una esposizione o manifestazione consimile quale descritta all'articolo 90, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio (30), senza la vendita di merci elencate da e verso paesi terzi; 30) «esportazione temporanea»: l'esportazione di merci elencate dal territorio doganale dell'Unione con l'intenzione di importare nuovamente tali merci nel territorio doganale dell'Unione; 31) «perfezionamento attivo»: il perfezionamento attivo ai sensi dell'articolo 256 del regolamento (UE) n. 952/2013; 32) «transito»: i regimi di transito ai sensi del titolo VII, capo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013; 33) «ammissione temporanea»: l'ammissione temporanea ai sensi dell'articolo 250 del regolamento (UE) n. 952/2013; 34) «trasbordo»: un movimento che comporta l'operazione fisica di scarico di merci elencate da un mezzo di trasporto su un altro mezzo di trasporto; 35) «traffico illecito»: l'importazione, l'esportazione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento di merci elencate verso o a partire dal territorio di uno Stato membro ovvero attraverso di esso verso il territorio di un paese terzo o a partire da esso, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: a) lo Stato membro interessato non lo autorizza conformemente al presente regolamento; b) le merci elencate non sono provviste di marcatura conformemente alle norme relative alla marcatura di cui all', paragrafo 1; o c) le merci elencate sono dichiarate per l'immissione in libera pratica senza la marcatura richiesta dalle norme relative alla marcatura di cui all', paragrafo 2, a meno che non siano esenti conformemente al paragrafo 2 o 3 di detto articolo; 36) «autorità competente»: le autorità nazionali di cui all', paragrafo 2; 37) «sistema elettronico per il rilascio di licenze»: il sistema di cui all'. 2.   La Commissione adotta atti di esecuzione relativi alle norme dettagliate sulle caratteristiche tecniche di attenuatori di rumore, armi da fuoco semilavorate e componenti essenziali semilavorati ai sensi del paragrafo 1, punti 3), 5) e 6), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
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