Art. 17 · Autorizzazione ad adottare misure

Art. 17

Autorizzazione ad adottare misure

In vigore dal 19 dic 2024
Autorizzazione ad adottare misure 1.   La Commissione autorizza gli Stati membri ad adottare restrizioni all'importazione, a meno che non concluda che le misure in questione: a) sarebbero in conflitto con il diritto dell'Unione, e il conflitto non riguarda incompatibilità derivanti dalla ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri; b) sarebbero incoerenti con i principi e gli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione in materia di politica commerciale comune conformemente alle disposizioni generali di cui alla parte V, titoli I e II, TFUE. 2.   La Commissione concede l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2. La Commissione prende la sua decisione entro un termine di 120 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica di cui all'. Se sono necessarie informazioni supplementari per adottare una decisione, il termine di 120 giorni lavorativi decorre dalla data di ricevimento di tali informazioni. 3.   La Commissione comunica al Parlamento europeo e a Consiglio ogni decisione adottata a norma del paragrafo 2. 4.   Qualora non conceda un'autorizzazione a norma del paragrafo 1, la Commissione ne informa lo Stato membro interessato e ne indica i motivi.
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