Art. 16 · Notifica alla Commissione

Art. 16

Notifica alla Commissione

In vigore dal 19 dic 2024
Notifica alla Commissione 1.   Lo Stato membro che intenda adottare le misure di cui all' ne dà notifica alla Commissione. 2.   La notifica di cui al paragrafo 1 comprende la documentazione pertinente e un'indicazione delle misure da adottare, compresi i loro obiettivi e qualsiasi altra informazione rilevante. 3.   La notifica di cui al paragrafo 1 è trasmessa almeno 6 mesi prima dell'adozione della misura nazionale. Se le informazioni trasmesse dallo Stato membro non sono sufficienti, la Commissione può chiedere informazioni supplementari. 4.   La Commissione mette a disposizione degli altri Stati membri la notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo e, su richiesta, la documentazione di accompagnamento, nel rispetto dei requisiti di riservatezza di cui all'. 5.   Se le informazioni trasmesse dallo Stato membro non sono sufficienti per autorizzare l'adozione di misure nazionali, la Commissione può chiedere informazioni supplementari.
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