Art. 13
Consultazione degli Stati membri interessati dal movimento previsto
In vigore dal 19 dic 2024
Consultazione degli Stati membri interessati dal movimento previsto
1. In caso di movimenti nel territorio doganale dell'Unione di merci non unionali elencate nell'allegato I, la domanda di autorizzazione all'importazione di cui all' o 11 contiene informazioni sui movimenti previsti, compresi, se del caso, i vari Stati membri in cui avrà luogo la valutazione, l'esposizione, la riparazione ovvero il tiro sportivo, la caccia o la rievocazione storica.
2. L'autorità competente che concede l'autorizzazione all'importazione di cui all' o 11 chiede l'approvazione dell'autorità competente degli altri Stati membri indicati nella domanda di autorizzazione all'importazione relativa al movimento previsto. In casi debitamente giustificati connessi a problemi di sicurezza, l'autorità competente dello Stato membro consultato può sollevare obiezioni in merito a un movimento che attraversa il suo territorio entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui sono state fornite le informazioni riguardanti il movimento previsto. L'assenza di obiezioni è considerata al pari di un'approvazione. In caso di obiezioni da parte dell'autorità competente di un altro Stato membro in merito alla concessione di una tale autorizzazione, lo Stato membro in cui è stata presentata la domanda rifiuta quest'ultima. Per la comunicazione tra le autorità competenti viene utilizzato il sistema elettronico per il rilascio di licenze.
3. La persona che detiene l'autorizzazione notifica senza ritardo eventuali modifiche del movimento previsto all'autorità competente che concede l'autorizzazione mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze. In casi debitamente giustificati connessi a problemi di sicurezza, tale autorità competente decide se accettare o rifiutare le modifiche notificate conformemente alle norme per la concessione dell'autorizzazione e secondo la procedura di consultazione di cui al paragrafo 2.
4. Nel caso delle semplificazioni amministrative di cui all', paragrafo 1, lettera a), se il punto di rientro previsto non è situato nel territorio dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione, tale autorità competente informa immediatamente l'autorità competente dello Stato membro del punto di rientro previsto di tale movimento, mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze. In casi debitamente giustificati connessi a problemi di sicurezza, l'autorità competente dello Stato membro del punto di rientro previsto può sollevare obiezioni in merito a tale movimento che attraversa il suo territorio entro 5 giorni lavorativi dalla data in cui sono state fornite le informazioni riguardanti il rientro previsto. L'assenza di obiezioni è considerata al pari di un'approvazione. Le eventuali obiezioni dell'autorità competente dello Stato membro del punto di rientro previsto in merito alla concessione di una tale semplificazione amministrativa vincolano lo Stato membro di destinazione.
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