Art. 12 · Semplificazione amministrativa

Art. 12

Semplificazione amministrativa

In vigore dal 19 dic 2024
Semplificazione amministrativa 1.   Chiunque sia in possesso di una carta europea d'arma da fuoco o chiunque sia altrimenti autorizzato, a norma della direttiva (UE) 2021/555, a fabbricare, acquisire, detenere o scambiare le merci elencate può importare queste ultime nel territorio doganale dell'Unione senza un'autorizzazione all'importazione conformemente all' del presente regolamento in caso di: a) l’importazione delle merci elencate precedentemente esportate temporaneamente in conformità dell', paragrafo 1, lettera a), e dell', paragrafo 1, lettera c), a condizione che: i) il numero di riferimento o il numero dell'autorizzazione semplificata all'esportazione rilasciata dall'autorità competente in conformità dell', paragrafo 2, o all', paragrafo 1, sia comunicato mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze all'autorità competente di destinazione al più tardi 10 giorni lavorativi prima del rientro previsto nel territorio doganale dell'Unione; ii) le merci importate fossero anche le merci esportate; iii) le merci siano importate entro 90 giorni dall'esportazione; iv) il momento e il punto di entrata previsti nel territorio doganale dell'Unione siano comunicati mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze all'autorità competente di destinazione al più tardi 10 giorni lavorativi prima del rientro previsto nel territorio doganale dell'Unione; b) l’importazione delle merci elencate incluse nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, ove siano state precedentemente esportate temporaneamente a scopo di valutazione, esposizione e riparazione, a condizione che: i) la licenza all'esportazione temporanea concessa ai sensi della posizione comune 2008/944/PESC sia comunicata mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze all'autorità competente al più tardi 10 giorni lavorativi prima del rientro previsto nel territorio doganale dell'Unione; ii) le merci importate fossero anche le merci esportate; iii) le merci siano importate entro 90 giorni dall'esportazione; iv) il momento e il punto di entrata previsti nel territorio doganale dell'Unione siano comunicati mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze all'autorità competente al più tardi 10 giorni lavorativi prima del rientro previsto nel territorio doganale dell'Unione; c) rientro nel territorio doganale dell'Unione di merci unionali precedentemente vincolate a un regime di transito doganale per attraversare un paese o un territorio al di fuori del territorio doganale dell'Unione con destinazione finale nell'Unione. 2.   Una persona che importa merci conformemente al presente articolo è la stessa persona che ha esportato le merci e nella dichiarazione in dogana indica il numero di riferimento della dichiarazione in dogana utilizzata per portare temporaneamente le merci fuori dal territorio doganale dell'Unione nonché il numero di riferimento o il numero dell'autorizzazione all'esportazione semplificata fornita dall'autorità competente conformemente all', paragrafo 2, o all', paragrafo 1. 3.   L'autorità competente di destinazione rifiuta l'importazione e registra senza ritardo tale rifiuto nel sistema elettronico per il rilascio di licenze nei seguenti casi: a) il richiedente non soddisfa i criteri in materia di semplificazione amministrativa di cui al presente articolo; o b) vi sono indicazioni fondate del fatto che almeno una delle persone coinvolte nelle situazioni di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), compresa la persona che invita il richiedente a partecipare all'attività al di fuori del territorio doganale dell'Unione, costituisce una minaccia per la sicurezza o una minaccia per l'incolumità pubblica.
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