Art. 70 · Abrogazione e disposizioni transitorie

Art. 70

Abrogazione e disposizioni transitorie

In vigore dal 19 dic 2024
Abrogazione e disposizioni transitorie 1.   La direttiva 94/62/CE è abrogata a decorrere dal 12 agosto 2026, ad eccezione dei seguenti articoli: a) l’, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE rimane di applicazione fino a 30 mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione adottato ai sensi dell', paragrafo 6, del presente regolamento; b) l’, paragrafi 1 e 2, della direttiva 94/62/CE rimane di applicazione fino al 31 dicembre 2029 per quanto riguarda le prescrizioni essenziali di cui all’allegato II, punto 1, primo trattino, di tale direttiva; c) l’, paragrafi 2 e 3, l’, paragrafo 1, lettere d) ed e), e l’articolo 6 bis della direttiva 94/62/CE rimangono di applicazione fino al 31 dicembre 2028; d) l’, paragrafi 3 bis, 3 ter, 3 quater e 4, della direttiva 94/62/CE rimane di applicazione fino al 31 dicembre 2028, salvo per quanto riguarda la trasmissione dei dati alla Commissione, riguardo alla quale rimane di applicazione fino al 31 dicembre 2029. 2.   La decisione 97/129/CE è abrogata a decorrere dal 12 agosto 2028. 3.   Le decisioni 2001/171/CE e 2009/292/CE rimangono in vigore e continuano ad applicarsi fino a quando non saranno abrogate dagli atti delegati adottati dalla Commissione a norma dell’, paragrafo 8, del presente regolamento. 4.   Gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali che limitano l’immissione sul mercato di imballaggi nei formati e per gli utilizzi elencati nell’allegato V, punti 2 e 3, fino al 1o gennaio 2030. L’, paragrafo 3, non si applica in relazione a tali misure nazionali fino al 1o gennaio 2030. 5.   I riferimenti alla direttiva abrogata 94/62/CE si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XIII del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:40:oj#art-70