Art. 67 · Modifiche della direttiva (UE) 2019/904

Art. 67

Modifiche della direttiva (UE) 2019/904

In vigore dal 19 dic 2024
Modifiche della direttiva (UE) 2019/904 La direttiva (UE) 2019/904 è così modificata: 1) l’ è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Qualora la presente direttiva confligga con la direttiva 94/62/CE o 2008/98/CE, prevale la presente direttiva salvo diversamente previsto nel regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). (*1)  Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (GU L, 2025/40, 22.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj)»;" b) è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   Qualora l’ della presente direttiva confligga con l’, paragrafi 1 e 6, del regolamento (UE) 2025/40 per quanto riguarda gli imballaggi di plastica monouso elencati all’allegato V, punto 3, di tale regolamento, prevale l’, paragrafi 1 e 6, di tale regolamento.» ; 2) all’, paragrafo 5, le lettere a) e b), sono soppresse a decorrere dal 1o gennaio 2030 o da tre anni dopo la data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione di cui all’, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2025/40, se posteriore; 3) all’, paragrafo 1, la lettera e) è soppressa a decorrere dal 1o gennaio 2030 o da tre anni dopo la data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione di cui all’, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2025/40, se posteriore; 4) all’, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   La Commissione esamina i dati e le informazioni comunicati in conformità del presente articolo e pubblica una relazione sull’esito di tale esame. La relazione valuta l’organizzazione della raccolta dei dati e delle informazioni, le fonti di dati e informazioni e la metodologia utilizzata negli Stati membri, nonché la completezza, l’affidabilità, la tempestività e la coerenza di tali dati e informazioni. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata dopo la prima comunicazione dei dati e delle informazioni da parte degli Stati membri e successivamente ogni quattro anni.» ; 5) la parte B dell’allegato è così modificata: a) i punti 7), 8) e 9) sono sostituiti dai seguenti: «7) recipienti per alimenti in polistirene espanso (EPS) o estruso (XPS), ossia contenitori quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti: a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; b) generalmente consumati direttamente dal contenitore; e c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti; 8) contenitori per bevande in polistirene espanso (EPS) o estruso (XPS) e relativi tappi e coperchi; 9) tazze per bevande in polistirene espanso (EPS) o estruso (XPS) e relativi tappi e coperchi.» ; b) sono aggiunti i punti seguenti: «10) film di plastica termoretraibili utilizzati negli aeroporti o nelle stazioni ferroviarie per la protezione dei bagagli durante il trasporto; 11) trucioli di polistirene e altre materie plastiche utilizzati per proteggere le merci imballate durante il trasporto e la manipolazione; 12) anelli di plastica multipack utilizzati come imballaggi multipli, quali definiti all’, paragrafo 1, punto 6), del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio.».
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