Art. 60
Imballaggi conformi che presentano un rischio
In vigore dal 19 dic 2024
Imballaggi conformi che presentano un rischio
1. Se, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell’, uno Stato membro ritiene che un imballaggio pur conforme alle prescrizioni applicabili stabilite agli articoli da 5 a 12 o a norma degli stessi presenti, tuttavia, un rischio per l’ambiente o per la salute umana, chiede tempestivamente all’operatore economico interessato:
a)
di adottare, entro un periodo di tempo ragionevole prescritto dalle autorità di vigilanza del mercato e proporzionato alla natura e se del caso al livello del rischio, tutte le misure adeguate per garantire che l’imballaggio interessato, al momento dell’immissione sul mercato, non presenti più tale rischio;
b)
di rendere conforme l’imballaggio;
c)
di ritirare l’imballaggio dal mercato; o
d)
di richiamare l’imballaggio.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora vi sia un rischio per la salute umana connesso a imballaggi sensibili al contatto soggetti a normative specifiche volte alla tutela della salute umana, e tale rischio sia trasferito al contenuto imballato del materiale di imballaggio, le autorità di vigilanza non eseguono una valutazione in relazione al rischio per la salute umana o animale derivante dal materiale di imballaggio. Al contrario, avvertono le autorità competenti per il controllo di tali rischi, ossia le autorità competenti di cui ai regolamenti (UE) 2017/625, (UE) 2017/745, (UE) 2017/746, o (UE) 2019/6 o alla direttiva (UE) 2001/83/CE.
3. L’operatore economico prende misure correttive nei confronti di tutti gli imballaggi non conformi che ha messo a disposizione sull’intero mercato dell’Unione.
4. Lo Stato membro comunica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri quanto appurato e le successive azioni intraprese a norma del paragrafo 1. Le informazioni comunicate includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all’identificazione dell’imballaggio non conforme, l’origine e la catena di approvvigionamento dell’imballaggio, la natura dei rischi connessi e la natura e la durata delle misure nazionali adottate.
5. La Commissione avvia tempestivamente consultazioni con gli Stati membri e con l’operatore o gli operatori economici interessati e valuta le misure nazionali adottate. In base ai risultati della valutazione, la Commissione adotta un atto di esecuzione per stabilire se la misura nazionale sia giustificata e propone, all’occorrenza, misure appropriate.
L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Per imperativi motivi d’urgenza debitamente giustificati connessi alla protezione dell’ambiente o della salute umana, la Commissione adotta un atto di esecuzione immediatamente applicabile secondo la procedura di cui all’, paragrafo
3
.
La Commissione indirizza l’atto di esecuzione di cui al presente paragrafo a tutti gli Stati membri e lo comunica immediatamente ad essi e all’operatore economico interessato.
Storico versioni
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