Art. 56
Comunicazione alla Commissione
In vigore dal 19 dic 2024
Comunicazione alla Commissione
1. Per ogni anno civile gli Stati membri presentano alla Commissione i dati seguenti:
a)
dati sull’attuazione dell’, paragrafo 1, lettere da a) a d), e i dati sugli imballaggi riutilizzabili a norma della tabella 2 dell’allegato XII;
b)
il consumo annuo di borse di plastica in materiale ultraleggero, di borse di plastica in materiale leggero, di borse di plastica in materiale pesante e di borse di plastica in materiale ultrapesante pro capite, separatamente per ciascuna categoria di cui alla tabella 4 dell’allegato XII;
c)
il tasso di raccolta differenziata degli imballaggi di cui alla tabella 5 dell’allegato XII soggetti all’obbligo di istituire sistemi di deposito cauzionale e restituzione di cui all’, paragrafo 2.
Gli Stati membri possono trasmettere dati anche sul consumo annuo di borse di altro materiale.
2. Per ogni anno civile, gli Stati membri presentano alla Commissione i dati seguenti:
a)
le quantità di imballaggi messi a disposizione per la prima volta nel territorio dello Stato membro in questione, o disimballati da un produttore senza essere un utilizzatore finale, per ciascuna categoria di imballaggio di cui alla tabella 3 dell’allegato XII;
b)
la quantità di rifiuti di imballaggio raccolti per ciascun materiale di imballaggio di cui all’;
c)
le quantità di rifiuti di imballaggio riciclati e i tassi di riciclaggio per ciascuna categoria di imballaggio di cui alla tabella 3 dell’allegato XII.
3. Il primo anno di riferimento concerne:
a)
per quanto riguarda gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e al paragrafo 2, il secondo anno civile completo successivo all’entrata in vigore dell’atto di esecuzione che stabilisce il formato per la comunicazione alla Commissione, conformemente al paragrafo 7;
b)
per quanto riguarda l’obbligo di cui al paragrafo 1, lettera c), l’anno civile 2028.
4. Gli Stati membri presentano i dati di cui ai paragrafi 1 e 2 in formato elettronico entro 19 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per il quale sono raccolti nel formato stabilito dalla Commissione conformemente al paragrafo 7.
5. I dati presentati dagli Stati membri in conformità del presente articolo sono corredati di una relazione di controllo della qualità. La relazione di controllo della qualità è presentata nel formato stabilito dalla Commissione conformemente al paragrafo 7.
6. I dati presentati dagli Stati membri in conformità del presente articolo sono accompagnati da una relazione sull’applicazione dell’, paragrafi 7 e 11, e comprende informazioni dettagliate sui tassi di scarto medio, se del caso.
7. Entro il 12 febbraio 2027, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono:
a)
le norme per il calcolo, la verifica e la presentazione dei dati conformemente al paragrafo 1, lettere a) e c), e al paragrafo 2, compresa la metodologia per determinare la quantità dei rifiuti di imballaggio prodotti e il formato della presentazione di tali dati;
b)
la metodologia per il calcolo del consumo annuo pro capite di borse di plastica in materiale leggero pro capite di cui al paragrafo 1, lettera b), e il formato della presentazione di tali dati;
c)
il fattore di correzione di cui all’, paragrafo 2, per tenere conto dell’aumento o del calo del turismo rispetto all’anno di base.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
8. Gli Stati membri prescrivono che i gestori dei sistemi di riutilizzo e tutti gli operatori economici che mettono a disposizione imballaggi negli Stati membri forniscano alle autorità competenti dati accurati e attendibili che consentano agli Stati membri di adempiere ai loro obblighi di comunicazione a norma del presente articolo, tenendo conto, se del caso, dei particolari problemi incontrati dalle piccole e medie imprese nel comunicare dati dettagliati.
Storico versioni
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