Art. 55 · Informazioni sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti di imballaggio

Art. 55

Informazioni sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti di imballaggio

In vigore dal 19 dic 2024
Informazioni sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti di imballaggio 1.   Oltre alle informazioni di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE e all’ del presente regolamento, i produttori o, se incaricate dell’adempimento degli obblighi della responsabilità estesa del produttore a norma dell’, paragrafo 1, del presente regolamento, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, ovvero le autorità pubbliche nominate dagli Stati membri in applicazione dell’articolo 8 bis, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE, mettono a disposizione degli utilizzatori finali, in particolare dei consumatori, le seguenti informazioni relative alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti di imballaggio per gli imballaggi forniti dai produttori nel territorio di uno Stato membro: a) il ruolo degli utilizzatori finali nel contribuire alla prevenzione dei rifiuti, comprese le migliori pratiche; b) le modalità di riutilizzo disponibili per gli imballaggi; c) il ruolo degli utilizzatori finali nel contribuire alla raccolta differenziata dei materiali dei rifiuti di imballaggio, compresa la manipolazione degli imballaggi contenenti prodotti o rifiuti pericolosi; d) il significato delle etichette e dei simboli indicati sull’imballaggio tramite apposizione, stampa o incisione conformemente all’ del presente regolamento o presenti nei documenti a corredo del prodotto imballato; e) l’impatto di uno smaltimento scorretto dei rifiuti di imballaggio, per esempio la dispersione nell’ambiente o in rifiuti urbani indifferenziati, sull’ambiente e sulla salute o sulla sicurezza delle persone e l’impatto negativo sull’ambiente degli imballaggi monouso, in particolare delle borse di plastica; f) le proprietà di compostaggio e le opzioni adeguate di gestione dei rifiuti per gli imballaggi compostabili a norma dell’, paragrafo 2, del presente regolamento; i consumatori sono informati del fatto che gli imballaggi compostabili non sono adatti al compostaggio domestico e che gli imballaggi compostabili non devono essere smaltiti nella natura. Gli obblighi di cui al primo comma, lettera d), del presente paragrafo, si applicano a decorrere dal 12 agosto 2028 o dalla data di applicazione della pertinente disposizione dell’, se posteriore. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono aggiornate e trasmesse mediante: a) un sito web o altri mezzi di comunicazione elettronica; b) informazione pubblica; c) programmi e campagne educativi; d) segnaletica in una o più lingue di facile comprensione per gli utilizzatori finali e i consumatori. 3.   Qualora le informazioni siano fornite pubblicamente, è garantita la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili in conformità del pertinente diritto dell’Unione e nazionale.
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