Art. 52 · Obiettivi di riciclaggio e promozione del riciclaggio

Art. 52

Obiettivi di riciclaggio e promozione del riciclaggio

In vigore dal 19 dic 2024
Obiettivi di riciclaggio e promozione del riciclaggio 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di riciclaggio seguenti su tutto il loro territorio: a) entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio prodotti; b) entro il 31 dicembre 2025, le seguenti percentuali minime in peso dei seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio prodotti: i) 50 % per la plastica; ii) 25 % per il legno; iii) 70 % per i metalli ferrosi; iv) 50 % per l’alluminio; v) 70 % per il vetro; vi) 75 % per la carta e il cartone; c) entro il 31 dicembre 2030 almeno il 70 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio prodotti; d) entro il 31 dicembre 2030, le seguenti percentuali minime in peso dei seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio prodotti: i) 55 % per la plastica; ii) 30 % per il legno; iii) 80 % per i metalli ferrosi; iv) 60 % per l’alluminio; v) 75 % per il vetro; vi) 85 % per la carta e il cartone. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1, lettere a) e c), uno Stato membro può rinviare i termini di cui al paragrafo 1, lettere b) e d), di un massimo di cinque anni, alle condizioni seguenti: a) la deroga agli obiettivi nel periodo di rinvio è limitata a un massimo di 15 punti percentuali rispetto a un singolo obiettivo o divisi tra due obiettivi; b) la deroga agli obiettivi nel periodo di rinvio non determina un tasso di riciclaggio per un singolo obiettivo inferiore al 30 %; c) la deroga agli obiettivi nel periodo di rinvio non determina un tasso di riciclaggio per un singolo obiettivo di cui al paragrafo 1, lettera b), punti v) e vi), inferiore al 60 % e un tasso di riciclaggio per un singolo obiettivo di cui al paragrafo 1, lettera d), punti v) e vi), inferiore al 70 %; e d) al più tardi 24 mesi prima del rispettivo termine di cui al paragrafo 1, lettere b) e d), del presente articolo, lo Stato membro comunica alla Commissione l’intenzione di rinviare il termine e le presenta un piano di attuazione conformemente all’allegato XI del presente regolamento, che può essere combinato con un piano di attuazione presentato a norma dell’, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2008/98/CE. 3.   Ove uno Stato membro chieda di rinviare il termine stabilito al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo, la Commissione, entro tre mesi dal ricevimento del piano di attuazione presentato a norma del paragrafo 2, lettera d), del presente articolo, può chiedere allo Stato membro di rivedere il piano se essa ritiene che il piano non rispetti le prescrizioni di cui all’allegato XI. Lo Stato membro presenta un piano di attuazione rivisto entro tre mesi dal ricevimento della richiesta della Commissione. Qualora la Commissione ritenga che il piano di attuazione rivisto non rispetti ancora le prescrizioni di cui all’allegato XI, e che sia improbabile che lo Stato membro sia in grado di conseguire gli obiettivi nell’arco del periodo del rinvio a norma del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione respinge il piano di attuazione e gli Stati membri sono tenuti a rispettare gli obiettivi entro i termini di cui al paragrafo 1, lettere d), del presente articolo. 4.   Entro il 12 febbraio 2032, la Commissione riesamina gli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), onde aumentarli o stabilire ulteriori obiettivi. A tal fine, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se la Commissione lo ritiene opportuno, di una proposta legislativa. 5.   Gli Stati membri incoraggiano, ove opportuno, l’uso di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti mediante: a) il miglioramento delle condizioni di mercato per tali materiali; b) la revisione delle regole esistenti che impediscono l’uso di tali materiali. 6.   Uno Stato membro può, nel rispetto delle norme generali stabilite dal TFUE e agendo conformemente al presente regolamento, adottare disposizioni che vadano oltre gli obiettivi minimi stabiliti nel presente articolo.
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